giovedì 22 gennaio 2009

COME SI PERMETTE: MODERI I TERMINI!



L’art. 21 della ns. Costituzione tutela la libertà di espressione del pensiero, a mezzo della parola, dello scritto e di ogni altro mezzo di diffusione. Se così non fosse, non saremmo in democrazia. Ciascuno di noi è, quindi, titolare del diritto di espressione della propria opinione, ma tale diritto incontra limiti ben specifici qualora l’opinione espressa giunga a ledere l’altrui onore e reputazione. Tali limiti sono indicati nel disposto dell’art. 595 (2) c.p. laddove colui che offende l’altrui reputazione in assenza della persona offesa, è punito con la reclusione fino a un anno o una multa sino a euro 1.032 (i vecchi 2 milioni di lire). Il disposto prosegue ancora precisando che “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 2 anni, ovvero della multa fino a euro 2.065” (i vecchi 4 milioni di lire). La Cassazione, che ci ha abituato, in più occasioni, a prese di posizione alquanto impopolari con una pronuncia del luglio scorso (Cass. N.31596/08) ha sancito che non viene commesso il reato di diffamazione, nei confronti dell’amministratore, se un condomino scrive agli altri una lettera nella quale l’amministratore stesso viene dipinto come una persona scorretta e bugiarda. Per l’accusa il condomino aveva inviato due lettere all’amministratore accusandolo di usare in modo improprio, illegale ed arbitrario i poteri di amministratore e dichiarando falsità; la seconda lettera era rinvenuta nella cassetta delle lettere degli altri condomini. Per tali fatti, qualificati come violazione degli artt. 594 (1) e 595 (2) c.p. il condomino veniva prima condannato dal Giudice di Pace di Roma anche al risarcimento del danno in favore dell’amministratore, costituitosi parte civile, poi, con sentenza del Tribunale di Roma veniva parzialmente riformata la sentenza di primo grado e l’imputato-condomino veniva assolto dal reato di ingiuria perché non punibile per legittimo esercizio del diritto di critica di cui all’art. 51 c.p.. Il Tribunale confermava, altresì, la responsabilità del condomino per il reato di diffamazione. In altre parole l’Autorità ha riconosciuto la non colpevolezza del condomino per il reato di ingiuria (di diritto di critica deve parlarsi) mentre lo ha ritenuto colpevole del reato di diffamazione per aver contestato, per iscritto, comportamenti dell’amministratore ritenuti gravemente scorretti nella conduzione del
condominio. Come a dire… non sei punibile per avere pesa n t e m e n t e criticato l’operato dell’amministratore, ma sei solo punibile per aver comunicato il tuo pensiero ad altri! Per dovere di informazione va detto che l’amministratore aveva omesso di convocare ritualmente le assemblee e che il condomino, a suo dire, non aveva altro strumento per rendere edotti gli altri condomini di eventuali irregolarità commesse e comunicare l’iniziativa di contestare all’amministratore tali condotte; la missiva aveva lo scopo, quindi, di allertare anche gli altri condomini nel prestare una maggiore attenzione all’operato
dell’amministratore. Come esposto quanto sopra fa rabbrividire… nello specifico, nel ricorso in Cassazione
veniva dedotto il vizio di motivazione in ordine alla prova della diffusione delle lettere da parte dell’imputato che se ne dichiarava estraneo (…facile dire “chissà come sono finite nelle cassette postali!”). La Cassazione ha osservato, successivamente, che “non vi era una aggressione alla sfera morale della persona, ma una censura soltanto delle attività svolte come amministratore
anche usando frasi certamente aspre” questo perché “a ciascun condomino spetta il diritto di
controllare i comportamenti dell’amministratore e di denunciare eventuali riscontrate irregolarità”.
In questo caso “il delitto di diffamazione è scriminato quando sia espressione del legittimo esercizio del diritto di critica”. Con la tutela di tale diritto, l’ordinamento garantisce quell’aspetto della libertà di pensiero che più di ogni altro è funzionale a quella che può definirsi dialettica democratica. Deve però, rilevarsi che la critica, essendo valutazione, è soggettiva, segue la descrizione di un fatto e lo valuta. Se con la critica
si mette a nudo l’inadeguatezza, l’inaffidabilità, la falsità e gli errori altrui, la stessa deve intendersi, fondamentalmente, un attacco. Ed un siffatto attacco… le cui ragioni non sono provate, se giustificato da una massima come quella di cui in esame, può rappresentare una vera e propria minaccia allo svolgimento di un’attività, quella svolta dall’amministratore di condominio, già gravosa e di notevole responsabilità.

Non c’è “una aggressione
alla sfera morale
della persona, ma una
censura soltanto delle
attività svolte come
amministratore, questo
perché a ciascun condomino
spetta il diritto
di controllare i comportamenti
dell’amministratore...”.



Articolo 594 (1) Ingiuria
“Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona
presente è punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a lire un milione. Alla stessa
pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritti o
disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della
reclusione fino a un anno o della multa fino a lire
due milioni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di
un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora
l’offesa sia commessa in presenza di più persone”.
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Articolo 595 (2) Diffamazione
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente,
comunicando con più persone, offende
l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino
a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se
l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a lire quattro milioni. Se l’offesa
è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto
pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a
tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo
o giudiziario, o ad una sua rappresentanza,
o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.