giovedì 30 luglio 2009

Il cane del vicino la notte abbaia e non fa dormire

Cari amici, il mio vicino di casa ha un cane che di notte abbaia e non ci fa dormire. Il regolamento di condominio consente di tenere animali domestici, purché non arrechino disturbo. L’amministratore, avvisato del disagio che viviamo, non ha preso alcun provvedimento. Che cosa possiamo fare?
Francesco Ammerata, Cosenza

Gli animali domestici fanno ormai parte a pieno titolo delle famiglie, ma la loro presenza in un condominio può influire sulla serenità dei residenti. È per questo che i padroni devono saperli gestire, in modo che infastidiscano il meno possibile, per evitare liti e scontri. La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie prevista all’art. 844 c. c., in quanto, interpretato estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che provochino una situazione di intollerabilità attuale. Perciò, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo di tenere animali nella sua esclusiva proprietà, la legittimità di questa detenzione deve essere accertata dal giudice alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni (Tribunale di Piacenza 10 aprile 1990, n. 231 in Arch. Loc. 1990, 287).
“L’amministratore di condominio è legittimato ad agire giudizialmente per il rispetto del regolamento e per la cessazione di molestie derivanti dalla detenzione di animali negli appartamenti, e la competenza in ordine a tale questione spetta al pretore”, recita la sentenza del Tribunale civile di Parma, 11 novembre 1968 (in Riv. Giur. Edil. 1971, 446). Nel caso descritto, il nostro lettore dovrebbe per prima cosa far presente il problema al vicino di casa. Se il disturbo non cessa dovrà coinvolgere ufficialmente l’amministratore, chiedendogli con raccomandata con ricevuta di ritorno, di prendere provvedimenti. Per legge spetta a lui di far rispettare il regolamento di condominio, che di solito vieta lo svolgimento di attività rumorose nel palazzo. Se neppure il suo intervento sortisce effetto, non resta che ricorrere all’autorità giudiziaria.
Una decisione del Tribunale civile di Napoli (ordinanza 25 ottobre 1990, Ragosta e altri contro Miranda e Cario, in Arch. loc. e cond. 1990, 737) specifica: “Nel caso in cui un regolamento condominiale di tipo contrattuale vieti di tenere animali che possono recare disturbo ai condomini, il giudice, accertati questi disturbi, può ordinare, con provvedimento d’urgenza, l’allontanamento degli animali dagli appartamenti in cui sono tenuti”.
Sempre il Tribunale di Napoli ha confermato (ordinanza 8 marzo 1994, in Arch. loc. e cond. 1994, 337) che il giudice, con provvedimento d’urgenza, può ordinare a organi pubblici di allontanare gli animali molesti dal condominio, con divieto assoluto di ritorno.