martedì 8 novembre 2011

Norme condominio: luci temporizzate per ridurre gli sprechi


1LUCI TEMPORIZZATE PER RIDURRE GLI SPRECHI Norme condominio: luci temporizzate per ridurre gli sprechiPer il risparmio energetico tra le norme di condominio una gestione più attenta degli impianti: luci temporizzate per ridurre gli sprechi e monitoraggio ciclico dei consumi per bollette più leggere.

La crisi economica ha avuto le sue conseguenze nell’ambito del condominio: la morosità è in costante aumento e non sono rari i casi in cui singoli condòmini, a causa delle difficoltà economiche, non riescono a contribuire al pagamento delle spese necessarie per la gestione e conservazione delle cose comuni. Allo scopo di prevenire queste situazioni, l’ANAMMI (Associazione nazional-europea degli amministratori di immobili) ha stilato otto regole pratiche che dovrebbero attutire gli effetti del difficile momento economico sulla vita condominiale. Alcune regole:
Riduzione degli sprechi di luce e acqua mediante soluzioni tecniche per risparmiare, ad esempio le luci temporizzate.
Rivedere i contratti con fornitori e gestori di servizi, per verificare tutte le possibilità di risparmio, come l’utilizzo delle rinnovabili per risparmiare energia.
Manutenzione degli impianti: la negligenza nella manutenzione può causare spese ancora più pesanti in caso di guasto o, peggio, di incidente.
Corretto uso degli spazi condominiali: un corretto utilizzo degli spazi condominiali evita interventi gravosi per ripristinare il decoro dell’immobile.
Monitoraggio dei consumi: contro le bollette pazze, è bene abituare i condòmini all’autolettura dei contatori e, laddove ci sia un impianto centralizzato, verificare ciclicamente i consumi.
Partecipare regolarmente alle assemblee di condominio: se davvero si vuole tenere d’occhio il flusso finanziario, alle assemblee è bene essere presenti.
Pagare la quota condominiale evitando grandi ritardi: le spese condominiali servono alla normale manutenzione dell’edificio che, di conseguenza, non può essere ottemperata. Va poi sottolineato che, accumulando debiti, si rischia prima la messa in mora, poi il decreto ingiuntivo e, se non si ottiene nulla, l’atto di precetto. Ultimo atto, il pignoramento, mobiliare e immobiliare.
Rivolgersi all’amministratore in caso di difficoltà: in caso di difficoltà rivolgersi sempre all’amministratore di condominio, l’unico che può concedere una minima dilazione nei pagamenti.

martedì 25 ottobre 2011

Condominio, otto regole d’oro per fronteggiare la crisi

Condominio, otto regole d’oro per fronteggiare la crisi

Combattere gli sprechi è una regola d’oro in tempi di crisi, anche per il condominio. Risultano quindi preziosi i suggerimenti che l’Anammi, associazione che riunisce gli amministratori di condominio, detta anche allo scopo di attutire gli effetti del difficile momento economico e prevenire le morosità condominiali, che risultano in costante aumento. Ecco quindi gli 8 consigli da non dimenticare: 1) Fare attenzione agli sprechi, in particolare per quel che riguarda luce e acqua. In tal senso, è opportuno studiare soluzioni tecniche per risparmiare, ad esempio le luci temporizzate. 2) Laddove possibile, rivedere i contratti esistenti con fornitori e gestori di servizi, per verificare tutte le possibilità di risparmio. Un esempio riguarda l’energia, che con l’avvento delle rinnovabili e della liberalizzazione del mercato, consente di scegliere tra diverse opzioni. 3) Non essere negligenti nella manutenzione perchè questo può causare spese ancora più pesanti in caso di guasto o, peggio, di incidente. Occhio, dunque, alla gestione di impianti e spazi condominiali. Si può dilazionare la tinteggiatura dell’androne, non la verifica della caldaia.  4) Un corretto utilizzo degli spazi condominiali evita interventi gravosi per ripristinare il decoro dell’immobile. Scambiare l’ingresso dell’immobile per un campo di calcio o le scale per un posto da affrescare significa costringere chi vi abita a spese onerose. 5) Contro le bollette pazze, che possono incidere in modo rilevante sulla vita condominiale, è bene abituare i condomini all’autolettura dei contatori e, laddove ci sia un impianto centralizzato, verificare ciclicamente i consumi. Un contatore mal funzionante può essere all’origine di bollette fuori controllo. 6) Partecipare regolarmente alle assemblee di condominio. Troppo spesso, i condomini si lamentano delle spese. Eppure, l’amministratore è obbligato per legge a presentare un bilancio condominiale preventivo che la stessa assemblea deve approvare. Se davvero si vuole tenere d’occhio il flusso finanziario, alle assemblee è bene essere presenti -7) Pagare la quota condominiale evitando grandi ritardi. Le spese condominiali servono alla normale manutenzione dell’edificio che, di conseguenza, non può essere ottemperata. Va poi sottolineato che, accumulando debiti, si rischia prima la messa in mora, poi il decreto ingiuntivo e, se non si ottiene nulla, l’atto di precetto. Ultimo atto, il pignoramento, mobiliare e immobiliare. 8) In ultimo, in caso di difficoltà rivolgersi sempre all’amministratore di condominio, l’unico che può evitare la gogna condominiale e che può concedere una minima dilazione nei pagamenti.

venerdì 16 settembre 2011

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

 
 Le novità del D.lgs. n.28

Torna l’obbligo di allegare il certificato energetico ai contratti di compravendita o locazione. Lo ha stabilito il Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, entrato in vigore martedì 29 marzo. Con questo provvedimento, che stabilisce anche importanti norme sul ricorso alle energie alternative, sono modificate parzialmente modificate alcune previsioni del decreto legislativo 192/05 in merito alla certificazione energetica, con l’introduzione anticipata di alcuni obblighi previsti dalla nuova direttiva europea in materia, la n. 31 del 2010.

Nello specifico il decreto, per quel che riguarda la certificazione energetica, stabilisce quanto segue:

Certificato energetico nei rogiti. Il nuovo comma 2-ter prevede l'inserimento, nei contratti di compravendita o di locazione di singole unità immobiliari, di “apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”.

Per i contratti di locazione, tuttavia, la disposizione si applica solo se gli edifici o i singoli enti immobiliari sono già dotati dell'Attestato di Certificazione Energetica - ACE (trattasi di immobili oggetto di recente costruzione o compravendita o di interventi per i quali si è usufruito delle detrazioni fiscali del 55%).

Indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari. Il comma 2-quater dispone invece che a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita di edifici o singole unità immobiliari riportino l'indice di prestazione energetica contenuto nell'ACE.

Competenze di Regioni e Stato. In una nota pubblicata nei giorni scorsi, il Consiglio nazionale del Notariato ha chiarito che alle Regioni competono le scelte normative sulla “dotazione” e sulle modalità di formazione della certificazione energetica. Allo Stato è invece riservata la materia dell’ordinamento civile, e quindi la disciplina dei contratti, della loro forma, del loro contenuto, dei vizi, delle sanzioni.

Le Regioni senza una disciplina propria. Con la nuova disposizione l'obbligo di dotazione con l'Attestato di certificazione energetica (Ace), così come l'inserimento dell'apposita clausola nel contratto di compravendita o di locazione, diventano inderogabili per le compravendite di immobili situati nelle Regioni che non hanno emanato una propria normativa in materia di certificazione energetica. Tuttavia, per Regioni che non hanno una disciplina propria in tema di certificazione energetica, resta valido l'articolo 9 dell'allegato "A" al Dm 26 giugno 2009, il quale stabilisce che il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che l'edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

Le Regioni con una propria disciplina. Continua invece ad applicarsi la legislazione regionale per quelle Regioni che hanno emanato una normativa in materia di certificazione energetica, ma con l'aggiunta che i contratti di compravendita andranno integrati con la clausola mediante la quale l'acquirente dà atto “di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica” dell'immobile.

Sanzioni. Secondo il Notariato, infine, il mancato inserimento della clausola di attestazione da parte dell'acquirente o del conduttore non provoca la nullità del contratto, ma comporta comunque problemi di responsabilità per i venditori e i professionisti.

USUFRUTTO IN CONDOMINIO

 
 L'usufrutto è un diritto reale di godimento che attribuisce al Suo titolare una serie di facoltà inerenti al godimento di una cosa specificatamente identificata. In particolare tale diritto attribuisce al suo titolare la facoltà di godere della cosa (mobile o immobile) e di fare propri i frutti naturali e civili, secondo il disposto dell'art. 981, I° co. e 984, II° co., c.c.)

In particolare "Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali (1224, 1282, 1815), i canoni enfiteutici (957 e seguenti), le rendite vitalizie (1872 e seguenti) e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni (1571 e seguenti)" ai sensi dell'art. 820 c.c.

Da qualche tempo, con sempre maggiore frequenza, si verifica, in condominio, l'acquisto della nuda proprietà con riserva del diritto di usufrutto a favore del venditore.

II venditore, specie se anziano, ottiene un consistente ricavo dalla vendita della nuda proprietà, senza dover lasciare l'immobile al quale e comunque legato da un valore affettivo. Il valore del bene si determina decurtando dal valore della piena proprietà il valore dell'usufrutto, il cui ammontare e inversamente proporzionale all'età del venditore: maggiore è l'età del venditore, minore e il valore del suo diritto di usufrutto, ma più alto e il valore della nuda proprietà che si vuole trasferire, e quindi maggiore la convenienza per il venditore. Quanto alla durata dell'usufrutto, è opportuno distinguere la persona fisica, da quella giuridica.

Diritti dell'usufruttuario sono quelli di godere del bene e dei suoi frutti, ma deve rispettare la destinazione economica del bene; può locare l'immobile a terzi, se non e vietato dal titolo costitutivo del diritto, e percepire il canone. In tale ipotesi sarebbe opportuno consentire al nudo proprietario, salvo espressa pattuizione contrattuale,di esercitare la prelazione in caso di locazione.

E' prassi sostituire, per tale motivo, il diritto in commento con quello di abitazione che, a differenza del diritto di usufrutto, consente soltanto al beneficiario di tale diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.). Tale diritto e preferito dall'acquirente in quanto, diversamente dal l'usufrutto, il diritto di abitazione non può essere ceduto, ne l'immobile concesso in locazione a terzi.

In certi casi , quindi, se in presenza di usufrutto, l'amministratore di condominio, in merito ad una specifica unità immobiliare, avrà a che fare sia con il nudo proprietario che con l'usufruttuario: nella normativa sul Condominio negli edifici non è prevista una disciplina per la ripartizione delle spese condominiali tra il nudo proprietario e l' usufruttuario di una delle diverse proprietà esclusiva nello stabile. Tale circostanza ha stimolato dottrina e giurisprudenza che, pertanto, si sono a lungo argomentate sulla posizioni dell' usufruttuario rispetto all' amministrazione condominiale, ed al recupero delle quote di spesa, costituendosi e contrapponendosi due distinti orientamenti.

Se in un primo tempo una corrente di pensiero ha negato l' esistenza di un obbligo di contribuzione diretto dell' usufruttuario nei confronti del Condominio, sul presupposto che, le spese condominiali debbano gravare unicamente sul proprietario, identificato nel nudo proprietario, con la conseguenza che, egli sarà legittimato ad agire in via di regresso nei confronti dell' usufruttuario per le spese di sua competenza, la situazione è stata, però, ribaltata dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione, la quale ha, viceversa, proclamato la "rilevanza esterna", nell' ambito dei rapporti di condominio, della posizione del nudo proprietario e dell' usufruttuario della porzione immobiliare.

In tal senso, si è affermato che "quando la porzione immobiliare facente parte di un Condominio è oggetto del diritto di usufrutto, l'atto dal quale deriva tale situazione, è opponibile erga omnes, e quindi anche al Condominio, il quale è tenuto ad osservare le norme dettate dagli art. 1004 e 1005 c.c. sulle ripartizione delle spese fra nudo proprietario ed usufruttuario, tenuto conto che, sul pagamento degli oneri condominiali che costituiscono un obbligazione propter rem, la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa; poiché anche le spese dovute dall' usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem, non è consentito all' assemblea interferire sull' imputazione e sulla ripartizione dei contributi". (Cass. n. 23291/2006 e, di recente, n. 21774/2008).

Pertanto, se detto obbligo non grava sul condominio in caso di locazione, in presenza di usufrutto l'assemblea all' approvazione del bilancio, deve ripartire le spese secondo la loro funzione ed il loro fondamento, spettando all' amministratore di condominio, al momento dell' esecuzione, ascrivere i contributi secondo la loro natura ai soggetti obbligati, anche nel caso in cui l' assemblea non li abbia individuati.

A tal riguardo, l'art. 67, comma 3°, disp. att. c.c., riconosce espressamente all'usufruttuario il diritto di voto "negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni".

Invece, ai sensi dell'art. 67, comma 4°, disp. att. c.c., "nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta al proprietario".

La giurisprudenza (vedi Cass. 5/11/1990, n. 10611 e Tribunale Napoli 10/12/1978), in merito proprio alla convocazione, espressamente delinea che per gli affari attinenti all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, come ad esempio la nomina e il compenso dell'amministratore, la ripartizione delle spese di portierato ecc., debba essere convocato l'usufruttuario, il quale non può dare il suo voto nelle materie riservate al nudo proprietario; invece, qualora si deliberi su innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio, la giurisprudenza de qua ritiene debba essere convocato il nudo proprietario.

In giurisprudenza si è chiarito che tali disposizioni non contrastano con gli artt. 1004 e 1005 c.c., i quali regolano il riparto delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario, precisando, in particolare, che la straordinarietà delle opere il cui costo deve essere sopportato dal nudo proprietario non dipende dalla circostanza che esse siano destinate a prevenire il danno ovvero a porvi rimedio dopo la sua verificazione, bensì dalla capacità di esse di incidere sulla struttura e funzionalità del bene (Cass. n. 10/69).

L'art. 1105, II° co., c.c., secondo il quale le riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta, non è da ritenersi esaustiva, ma solo esemplificativa. Più in generale, tutte le riparazioni straordinarie restano a carico del nudo proprietario in quanto trattasi di opere che rimediano ad una alterazione già verificatasi in conseguenza dell'uso o per altre cause. Spettando all'usufruttuario l'uso della cosa, questi dovrà sostenerne i soli costi per la conservazione della funzionalità del bene.

In conclusione, alla luce della normativa codicistica e della giurisprudenza suesposte, in caso di morosità, l'amministratore dovrà agire singolarmente nei confronti dell'uno o dell'altro, poiché non esiste alcuna norma di legge che pone un'obbligazione solidale tra il nudo proprietario e l'usufruttuario in merito al pagamento degli oneri condominiali, dovendosi, infatti, sempre distinguere le imputazioni di spese; per quanto attiene alla convocazione, l'amministratore sarà tenuto a convocare alle assemblee condominiali oltre che il proprietario anche l'usufruttuario ogni qualvolta si debba decidere di affari di ordinaria manutenzione, mentre sarà tenuto a convocare il nudo proprietario qualora si debba deliberare sulle innovazioni e sulle opere di manutenzione straordinaria.