mercoledì 21 novembre 2012

LA RIFORMA DEL CONDOMINIO E' LEGGE


la riforma del condominio è legge.  Grazie al contributo dell’A.N.AMM.I., sentita in audizione dalle Commissioni Giustizia dei due  rami del Parlamento, sono state abrogate alcune “mostruosità” della prima e successiva stesura del disegno di legge, che avrebbero penalizzato in maniera decisiva lo svolgimento dell’attività professionale.
L’A.N.AMM.I. come ogni altro soggetto che si “nutre” di condominio ha già intrapreso il cammino di adeguamento alla riforma che, comunque, entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Secondo, quindi, gli intendimenti degli organi direttivi dell’Associazione, la stessa è già al lavoro per adeguare la formazione del corpo docenti/consulenti su tutto il territorio nazionale.  Infatti,  una commissione appositamente costituita dall’Associazione, ha allo studio il testo di riforma che modifica il contenuto di molti attuali articoli del codice civile, dalle maggioranze assembleari, all’introduzione del quorum costitutivo per la seconda convocazione, dalla rinuncia del condomino al servizio di riscaldamento al rinnovo tacito dell’amministratore, dalla sua eventuale revoca all’impossibilità di presentare deleghe, dalla gestione di una contabilità trasparente all’obbligo facente capo ai terzi, di agire, in caso di morosità, nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti, ma solo successivamente all’escussione degli altri condòmini. La stessa polizza RC professionale che ormai da anni eroghiamo, gratuitamente, a tutti i ns. soci, dovrà essere adeguata secondo quanto richiesto dalla nuova normativa e posta a carico del condominio richiedente.
L’Associazione, in merito a quanto sopra,  al fine di aggiornare i propri iscritti,  provvederà all’invio del testo integrale della riforma licenziato dal Senato , non appena lo stesso sarà disponibile,  nonché saranno pubblicate idonee informative sul ns. sito www.anammi.it e, comunque, diffuse attraverso ogni e qualsiasi mezzo a ns. disposizione, affinché l’associato possa, documentarsi su tutte le nuove disposizioni in materia. Ci riserviamo, inoltre, di indire appositi incontri sul tema.
Nel garantire, in questo caso in modo particolare, ma comunque come sempre, il ns. massimo impegno per consentire agli associati un aggiornamento attento e tempestivo, porgiamo cordiali saluti.

martedì 20 novembre 2012

RIFORMA DEL CONDOMINIO

Condominio, per gli amministratori novità dal ddl sui “senz’albo”

Certificazioni e codice deontologico: l’amministratore entra nelle professioni non regolamentate


Riforma condominio Quella dell’amministratore condominiale è la figura cardine della riforma in dirittura d’arrivo al Senato. Proprio questa settimana, infatti dovrebbe arrivare il sì definitivo in sede deliberante a un testo atteso da oltre settant’anni.
Naturalmente, trattandosi di una normativa che ridefinisce e ammoderna i canoni della convivenza all’interno degli edifici a residenza collettiva, riveste un’importanza del tutto particolare il punto di riferimento del governo del condominio, la figura a volte contestata e sicuramente mai adeguatamente regolamentata dell’amministratore.
Intanto, va specificato che la personalità cardine del governo condominiale viene ripensata, soprattutto nei casi in cui l’attività sia svolta non in forma intermittente, anche in seguito a un altro provvedimento, nei giorni scorsi di passaggio proprio in Senato, il ddl As 3270, altrimenti noto come il nuovo testo di legge sui “senz’albo”.
Si tratta, in sintesi, del nuovo ordinamento che si rivolge a tutte le professioni non regolamentate e per le quali non è prevista l’iscrizione a un Albo specifico che ne certifichi l’esercizio.
Per questo provvedimento, però, sarà necessario un ulteriore passaggio a Montecitorio, non essendo stata varata, come per il condominio, la sede deliberante.
Ciò che è interessante, in questo testo rivolto al “territorio di nessuno” dei lavoratori che non hanno un’organizzazione professionale di riferimento, è che, nel caso dell’amministratore, vengono riconosciute alcune tutele e gli appigli sia nel versante della formazione che in quello di mettere per iscritto un vero e proprio codice deontologico.
Le opzioni che restano aperte ai professionisti  senza una “casa comune” sono dunque quelle di affiliarsi a un ente associativo, chiedendo una certificazione, che per il amministratori o aspiranti tali si enuclea in riferimento ai principi stabiliti nello standard Uni 10801:1998 “Servizi – Amministrazione condominiale e immobiliare – Funzioni e requisiti dell’amministratore“.
Naturalmente, esistono vie diverse per vedere riconosciuto lo status di professionista senza albo, e rispondono all’esercizio in forma singola, societaria, dipendente o cooperativa. Sulla forma di professionalità associata, comunque, resta vigente la possibilità di svolgimento in forma assolutamente volontaria.
Anche la figura dell’amministratore non prevederà, quindi, particolari filtri all’accesso, purché vengano seguiti strettamente gli standard UNI in fatto di competenze e, in special modo, di comunicazione verso l’utente finale. Insomma, la certificazione non è necessaria, ma ha tutte le credenziali per rendersi sufficiente al fine di riconoscimento pieno dell’attività professionale, dunque più che consigliabile.
Le disposizioni avranno, naturalmente valore retroattivo: anche gli amministratori già in carica dovranno adeguarsi agli standard, pena il decadimento eventuale del proprio ruolo in caso di mancato “timbro” ministeriale del ruolo.
Leggi il testo finale delal riforma condominio
Leggi il ddl sulle professioni senz’albo

lunedì 19 novembre 2012

La riforma del condominio accelera


Il Governo preme: riforma del condominio definitiva entro la settimana. Il sottosegretario alla Giustizia, Salvatore Mazzamuto, che oggi è in Commissione, dice che «dovrebbe passare senza modifiche, altrimenti tornerebbe alla Camera e il rischio di non farcela entro la fine della legislatura è altissimo. Tra poco arriva la legge di stabilità e allora il condominio slitterebbe in fondo. Quindi mi batterò perché venga approvato così com'è».

APPROFONDIMENTI

Certo qualche modifica, non foss'altro di natura formale, per consentire un'entrata in vigore a pieno ritmo (in ogni caso a sei mesi dall'approvazione definitiva) andrebbe fatta. Nei convegni sulla riforma svoltisi al Made Expo di Milano, alla presenza dei presidenti di cinque associazioni di amministratori condominiali, è emersa la disponibilità della categoria e anche il parziale apprezzamento per lo sforzo legislativo (l'unica bocciatura senza appello viene da Rosario Calabrese, presidente dell'Unai) ma anche la necessità di qualche correttivo. A cominciare dalla formazione, che viene richiesta (quanto meno per chi entrerà in futuro nella professione) ma senza specificare chi la dovrà dare.
Poi c'è la strana equiparazione tra condomini e inquilini delle case popolari sulla nomina dell'amministratore: questo può avvenire solo quando c'è stata almeno una vendita, ma in questo caso vige la normale disciplina del condominio, e sembra impossibile applicarla quando c'è un unico proprietario. E anche la richiesta del decreto ingiuntivo, trascorsi sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, anziché dall'approvazione del consuntivo, sarà foriera di complicazioni. Poi ci sono maggioranze più pesanti per approvare delibere che oggi ne richiedono di meno impegnative, come per il risparmio energetico e la rimozione delle barriere architettoniche: ma qui, ha spiegato Lino Duilio, presentatore di uno dei Ddl confluiti nella riforma, non è stata una svista ma una scelta, magari non condivisibile.
I rilievi delle associazioni di amministratori e proprietari si incentrano soprattutto sul recepimento di alcune sentenze di Cassazione (sulle tabelle millesimali, sul distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento e sull'obbligo per il creditore di escutere prima i condomini morosi), in genere definito pleonastico e di difficile attuazione.
Comunque, dalle numerose novità in arrivo (si veda la scheda qui a fianco) qualche semplificazione verrà, e per questo il Governo tiene all'approvazione, senza escludere correzioni in un secondo momento.