giovedì 5 settembre 2013

Confermato il cosiddetto "ecobonus"

Roma lì, 04-09-2013
Confermate dalla legge 90/2013 le proroghe al 31 dicembre 2013 delle detrazioni Irpef del 55% (che aumenta al 65% per interventi su parti comuni, in questo caso con proroga al 30 giugno 2014) per interventi di efficientamento energetico degli edifici. Sono compresi anche quelli precedentemente esclusi dal testo originario del decreto legge e relativi alla sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Confermate dalla legge 90/2013 le proroghe al 31 dicembre 2013 delle detrazioni Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie con estensione della detrazione 50% all'acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi all'immobile ristrutturato.
Le legge di conversione porta  al 65% la detrazione Irpef per adeguamento antisismico dell’abitazione principale (ma solo fino al 31 dicembre 2013).

mercoledì 4 settembre 2013

Nessun versamento IMU entro il 16 settembre

Roma lì, 03-09-2013
Con il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 il governo ha confermato la cancellazione della prima rata Imu 2013 sulle abitazioni principali e relative pertinenze (ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), i terreni agricoli e i fabbricati industriali (rata, ricordiamo,che era stata "sospesa" fino al 16 settembre).
È quasi certo che lo stesso destino toccherà anche alla rata di dicembre. Al riguardo il governo ha specificato che le coperture per eliminare tale saldo saranno individuate nel decreto di accompagnamento alla Legge di stabilità, il 15 ottobre.
Nessuna novità invece per le seconde case (quindi anche per gli immobili condominiali concessi in locazione o destinati all’alloggio del portiere), pertanto entro il 16 dicembre occorrerà provvedere al versamento del saldo IMU 2013.

venerdì 26 luglio 2013

Deducibilità dei contributi versati ai consorzi obbligatori per legge

Roma lì, 17-07-2013
A seguito dell'introduzione dell'IMU in sostituzione dell'Irpef sugli immobili non locati e non affittati, è stato più volte sollevato il quesito se i contributi versati ai consorzi, obbligatori per legge, possano ancora essere portati in deduzione dal reddito complessivo del contribuente.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44 del 4 luglio 2013, ha offerto il proprio parere, specificando che è possibile portare in deduzione i contributi in questione nei casi in cui, in assenza di IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi, avessero concorso al reddito complessivo, ma a condizione che l'importo del versamento non fosse già stato considerato nella determinazione della rendita catastale.
A diverse conclusioni, invece, si perviene nell'ipotesi in cui la non concorrenza al reddito complessivo risulti dall'assoggettamento del reddito derivante dall'immobile locato al regime della cedolare secca. Infatti, per effetto del comma 1 del citato art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, il regime della cedolare secca, pur essendo sostitutivo dell'IRPEF, è comunque un regime di tassazione non obbligatorio, bensì meramente opzionale, e consente, quindi, al contribuente di comparare la convenienza del regime sostitutivo in parola rispetto a quello ordinario, che permette di fruire della citata deduzione. Conseguentemente, l'opzione per il regime della cedolare secca preclude la fruizione della deduzione in commento.

venerdì 19 luglio 2013

Equitalia non può pignorare l'abitazione principale

Roma lì, 17-07-2013
Se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Questo quanto stabilito dal c.d. decreto "Fare" del governo Letta (D.L. n. 69/2013).
Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l'esproprio dell'immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro. L'esecuzione dell'esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi.
Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e, più in generale, alle società dove il capitale prevalga sul lavoro.

Deducibilità dei contributi versati ai consorzi obbligatori per legge

Roma lì, 17-07-2013
A seguito dell'introduzione dell'IMU in sostituzione dell'Irpef sugli immobili non locati e non affittati, è stato più volte sollevato il quesito se i contributi versati ai consorzi, obbligatori per legge, possano ancora essere portati in deduzione dal reddito complessivo del contribuente.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44 del 4 luglio 2013, ha offerto il proprio parere, specificando che è possibile portare in deduzione i contributi in questione nei casi in cui, in assenza di IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi, avessero concorso al reddito complessivo, ma a condizione che l'importo del versamento non fosse già stato considerato nella determinazione della rendita catastale.
A diverse conclusioni, invece, si perviene nell'ipotesi in cui la non concorrenza al reddito complessivo risulti dall'assoggettamento del reddito derivante dall'immobile locato al regime della cedolare secca. Infatti, per effetto del comma 1 del citato art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, il regime della cedolare secca, pur essendo sostitutivo dell'IRPEF, è comunque un regime di tassazione non obbligatorio, bensì meramente opzionale, e consente, quindi, al contribuente di comparare la convenienza del regime sostitutivo in parola rispetto a quello ordinario, che permette di fruire della citata deduzione. Conseguentemente, l'opzione per il regime della cedolare secca preclude la fruizione della deduzione in commento.

lunedì 15 luglio 2013

Nuovi emendamenti al decreto sull'efficienza energetica

Roma lì, 15-07-2013
In sede di conversione in legge del decreto n. 63/2013, che dovrebbe avvenire entro il 4/08/2013, il quale innalza al 65% la detraibilità delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, il Senato si è espresso a favore dell'estensione del c.d. "eco-bonus del 65%" anche a:
- interventi di sostituzione impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici ad alta entalpia; - interventi volti a migliorare la staticità degli edifici e a ridurre il rischio sismico;
- acquisto di grandi elettrodomestici (frigo, lavatrici, lavastoviglie) di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).

Tali provvedimenti, si ricorda, dovranno essere approvati anche dalla Camera dei Deputati, quindi occorrerà aspettare la conversione del decreto in legge per avere la certezza delle agevolazioni appena descritte, conversione che dovrà avvenire entro il 4 agosto 2013.

giovedì 27 giugno 2013

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE D.L. 63/2013


 

Roma lì, 27.06.2013
In tema di ristrutturazioni edilizie il decreto legge n. 63/2013 ha esteso le maggiori agevolazioni fiscali, già previste dal decreto legge n. 83/2012, alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013.
Pertanto, per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2013 sarà possibile continuare ad usufruire della detrazione al 50%, in luogo di quella ordinaria del 36%, ed ancora su un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro.
Oltre alla proroga al 31 dicembre 2013, il decreto 63/2013 ha introdotto, per i contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, la possibilità di detrarre dall'Irpef, sempre nella misura del 50%, anche le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione per l'acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Si fa presente che, salvo ulteriori proroghe o modifiche, dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

martedì 15 gennaio 2013

"LEGGE DI STABILITA"



Tares, da aprile la nuova tassa sui rifiuti
Nel 2013 entra in vigore la Tares, la nuova imposta sullo smaltimento dei rifiuti e sui servizi comunali che sostituirà la Tarsu e la Tia.
L'importo sarà calcolato in base alla dimensione dell'immobile e dovrà essere pagato dal residente, e non dal proprietario. Il versamento avverràin quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Sempre per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA. Il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe.
A partire dal 2014 sarà consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno.
Imu interamente ai Comuni
Dal 2013, il gettito Imu finirà interamente nelle casse comunali, mentre lo Stato avrà il gettito esclusivo derivante dall'imposta dovuta per capannoni ed opifici.Pertanto, il pagamento dell'imposta municipale propria risulterà semplificato rispetto a quanto avvenuto nel 2012, poiché i contribuenti non saranno più tenuti a separare l'importo destinato allo Stato da quello di competenza dei Comuni, sarà sufficiente indicare l'importo complessivamente dovuto e, diversamente dai versamenti effettuati nel 2012, un unico codice tributo.
Tuttavia l'attribuzione integrale del tributo ai Comuni, non comporterà necessariamente un alleggerimento dell'imposta a carico del contribuente, in quanto il beneficio dell'attribuzione integrale del gettito viene bilanciato dai tagli ai trasferimenti statali.

venerdì 11 gennaio 2013

LEGGE DI STABILITA’

Roma lì 11.01.2013

IVA al 22% dal 1° luglio 2013

La legge di stabilità 2013 ha confermato l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 21% al 22% a partire dal 1° luglio 2013, mantenendo invariata quella del 10%.
Da un punto di vista pratico, l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria, dal 21 al 22%, andrà gestita con le stesse modalità attuate il 17 settembre 2011, data in corrispondenza della quale si era verificato l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21%.

Nessuna riduzione Irpef, ma aumentano le detrazioni per figli a carico
È saltata la riduzione delle prime due aliquote Irpef (del 23% per redditi fino a 15.000 euro e del 27% per redditi da 15.000 a 28.000 euro) inizialmente prevista dal Governo.

Aumentano, però, le detrazioni per i figli a carico: da 900 a 1.220 euro per i bambini fino a 3 anni; da 800 a 950 euro per i figli con più di 3 anni; da 220 a 400 euro ulteriori per i figli portatori di handicap.
Infine, non sono stati introdotti né franchigia né tetto massimo per deduzioni e detrazioni fiscali.