mercoledì 6 maggio 2015

DETRAZIONE IRPEF 50% PER INTERVENTI DI RECUPERO –TRASFERIMENTO AGLI EREDI


Roma, 29/04/2015
Il decesso del titolare dell’immobile che è stato oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per le cui spese è fruibile la detrazione, comporta il trasferimento agli eredi del diritto di godere delle rate residue della detrazione non fruite dal de cuius. Tale possibilità, riservata all’erede, permane a condizione che sull’immobile resti la disponibilità materiale e diretta da parte dell’erede stesso. Qualora l’erede conceda in comodato o locazione l’immobile ricevuto in eredità la condizione della disponibilità materiale e diretta viene meno e con esso il diritto a fruire della detrazione. Terminata la locazione o il comodato, l’erede potrà riprendere a fruire della detrazione per le rate di competenza degli anni successivi.
Ovviamente le rate non slittano: se al momento della successione nella proprietà restano da fruire 5 rate annuali di detrazione e l’erede stipula un contratto di locazione che dura sei anni, a meno ché la locazione non cessi prima, il diritto a fruire delle rimanenti cinque rate viene meno.
La condizione della disponibilità materiale e diretta dell’immobile permane anche se l’erede non stabilisce la propria dimora nell’immobile ricevuto in eredità.
Le stesse regole non valgono per il cd. “bonus mobili” e cioè per la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici installati in immobili oggetto di interventi di recupero. La detrazione in questione, con limite di spesa di 10.000,00 euro, durata decennale e con aliquota del 50%, è considerata autonoma e pertanto non trovano applicazione le regole esposte sopra per la detrazione per interventi di recupero, con la conseguenza che gli eredi non potranno fruirne per le rate residue.
Questa l’interpretazione contenuta nella Circolare n. 17 A.d.E. del 24/04/2015