martedì 26 luglio 2016

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Modifiche al D.Lgs. 102/14: meno certezze per la contabilizzazione del calore

Roma lì 26/07/2016

Il Consiglio dei Ministri del 13 luglio u.s. ha approvato il provvedimento correttivo del D.Lgs. 102/14 con cui il nostro Governo aveva recepito la direttiva europea sull’efficienza energetica (EED 27/12).
Ferme restando la data ultima del 31/12/2016 per le installazioni dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione, e le sanzioni per gli inadempienti (da € 500 a € 2500), le novità introdotte riguardano l’art. 9 co. 5 lett. d) che si occupa di regolamentare la ripartizione delle spese per il riscaldamento.
Con tale correttivo il legislatore prevede due casi particolari nei quali si può derogare alla UNI 10200, a fronte però di relazione tecnica asseverata: ove non sia possibile applicare tale norma oppure in presenza di grandi differenze di fabbisogno termico tra le unità immobiliari. In questi casi, peraltro non ben specificati, è possibile ripartire le spese secondo percentuali fisse, ma con una quota di almeno il 70% attribuita agli effettivi prelievi volontari.
Ciò non risolverebbe i problemi dei condòmini degli ultimi piani perché, non potendo applicare coefficienti correttivi, rimarrebbero consolidate le disparità fra le u.i. centrali all’edificio e gli ultimi piani.
La bozza della norma UNI 10200 attualmente in revisione, invece, da un lato pare essere sempre applicabile, dall’altro con molta probabilità introdurrà un meccanismo per suddividere tra tutte le u.i. gli extra costi delle dispersioni dalle strutture orizzontali, consentendo così di mitigare le disparità sopra menzionate.
Eventuali chiarimenti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale attesa in questo periodo estivo…

Ufficio Tecnico A.N.AMM.I.