Amministrazione Stabili, Gestione Affitti, Consulenza Tecnica, Consulenza Legale, Progettazzioni, Presentazioni DIA, Assisenza Cantiere, POS, Direzione Lavori
venerdì 27 giugno 2014
mercoledì 11 giugno 2014
In scadenza l’IMU - prorogato il versamento TASI
In considerazione del fatto che un solo comune su quattro ha provveduto
a deliberare le aliquote e detrazioni della Tassa sui Servizi Indivisibili
entro il 23/05/2014, il D.P.C.M. del 06/06/2014 ha delineato il quadro delle
proroghe riguardanti il tributo a soli 10 giorni dal termine fissato per il
versamento in acconto dalla L. 147/2013. In forza di tale disposizione i Comuni
che non hanno provveduto entro il 23 maggio hanno tempo fino al 10 settembre
p.v. per procedere e comunicare al MEF le decisioni assunte. Osservando questo
termine le delibere saranno pubblicate entro il 18 settembre sul portale www.finanze.gov.it ed il
termine per il pagamento dell’acconto slitterà al 16/10/2014. In caso di
ulteriore inadempienza, nei comuni che si trovassero in tale situazione il
versamento dell’acconto non avrà lu ogo e la tassa sarà versata in unica
soluzione entro il 16/12/2013 con aliquota dell’1 per mille. Per quanto
riguarda la ripartizione tra proprietario ed inquilino, qualora i comuni non
decidano in merito, il tributo sarà per il 90% a carico del locatore e per il
10% a carico dell’inquilino.
Resta ferma al 16/06/2014 la data di scadenza per
il versamento dell’acconto IMU 2014 per i soli
immobili diversi dall’abitazione principale.
Per quanto riguarda i nostri associati ed il caso dei locali di
proprietà condominiale, per i Comuni che non hanno ancora assunto decisioni in
merito alla TASI vale il disposto generale di cui al comma 677 dell’articolo 1
della L. 147/2013 in forza del quale per il 2014 la somma tra IMU e TASI non
può essere superiore all’aliquota massima, fissata per l’IMU, del 10,60 per
mille. Laddove le delibere TASI non dovessero essere ancora disponibili e l’IMU
abbia aliquota inferiore alla misura massima, occorre versare l’acconto IMU
entro il 16 giugno ed attendere per il versamento dell’acconto TASI secondo le
scadenze sopra indicate sempre che il Comune decida nel senso di non azzerare
l’aliquota. Laddove, invece, in questi comuni viga la massima aliquota IMU
sembrerebbe che non sia dovuta la TASI, ma in realtà non è così. L’aliquota IMU
su cui si paga l’acconto 2014 è quella fissata per il 2013. In molti dei comuni
in cui è stata assunta la decisione sulla TASI, con la stessa delibera è stata
delineata anche l’IMU 2014:in alcuni casi l’aliquota IMU ordinaria è stata
ridotta al di sotto del massimo e ciò ha dato spazio all’applicazione anche
della TASI sugli stessi immobili. Anche se il caso dominante è quello dell’azzeramento
della TASI sugli immobili diversi dall’abitazione principale, colpite dall’IMU,
è capitato in alcuni Comuni che le delibere assunte abbiano fatto si che sul
singolo immobile venga pagata l’IMU e la TASI per aliquote, sommate, superiori
al 10,60 per mille. Ciò è accaduto perché il comma 677 dell’art. 1 della L.
147/2013 consente uno sforamento dello 0,8 per mille a condizione che sia in
tal modo finanziato un sistema di det razioni sulla prima casa tale da ridurre
il carico fiscale su questi immobili rispetto a quanto accadeva con l’IMU.
martedì 27 maggio 2014
CHIARIMENTI SU DETRAZIONI SPESE PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Roma
lì 26.05.2014
La circolare n.11/e del 2014 dell’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti su dubbi interpretativi riguardanti le detrazioni previste per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per quanto riguarda la detraibilità delle spese per il familiare convivente, nonostante la norma preveda che abbia diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati, è stato specificato che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulta indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fatt ura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Al riguardo, si precisa che l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.
La circolare n.11/e del 2014 dell’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti su dubbi interpretativi riguardanti le detrazioni previste per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per quanto riguarda la detraibilità delle spese per il familiare convivente, nonostante la norma preveda che abbia diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati, è stato specificato che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulta indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fatt ura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Al riguardo, si precisa che l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.
giovedì 10 aprile 2014
Iscriviti a:
Post (Atom)
