venerdì 24 aprile 2009

Le parole da sapere per non sbagliare


CONDOMINIO
Coesistenza di parti di un edificio di proprietà; singola, piena e assoluta, con beni o parti comuni necessarie e/o volontarie, dei quali il singolo condomino è comproprietario di una quota indivisa.
CONDOMINO
Persona fisica o giuridica titolare di un diritto reale sull’immobile o su parte di esso e che, per mezzo di atti formali o legali, designa un mandatario per l’amministrazione delle parti, i pianti, luoghi comuni dell’edificio.
AMMINISTRATORE
È colui che su mandato degli aventi diritto gestisce un immobile e/o un condominio.
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO O DI GESTIONE
Documento scritto che dispone le norme circa l’uso delle cose comuni e le modalità di riparto e l’attribuzione delle spese secondo gli obblighi e i diritti spettanti a ciascun partecipante, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative ai compiti demandati all’amministratore, oltre a quelli previsti dalla legge.
RIPARTO DELLE SPESE
Documento-quadro sinottico che indica le quote di spesa spettanti a ciascun condomino; la quota di spesa è la sommatoria delle quote spettanti per ogni capitolo omogeneo di spesa; esso contiene, altresì, il saldo attivo e/o passivo per ogni condomino, rappresentato dalla sommatoria delle spese dedotta la sommatoria dei versamenti e, trattandosi di spese di cassa, saranno annotate quelle da pagare relativamente alla competenza.
TABELLE MILLESIMALI
Documento integrante del regolamento di condominio o di gestione. Dal punto di vista attivo i millesimi (carature millesimali) rappresentano le quote di comproprietà sulle parti, impianti e luoghi comuni dei partecipanti; costituiscono, altresì, la misura del potere-dovere di ciascuna unità immobiliare nell’ambito della plurisoggettività gestionale.

martedì 14 aprile 2009

Costi e criteri per allargare la casa



11 aprile 2009



In orizzontale, in verticale, a chiusura di verande e balconi oppure sotto terra. Sono diverse le soluzioni possibili per ampliare la propria abitazione, in linea con quanto previsto dal Piano casa del governo, e le proposte presenti sul mercato ruotano intorno a due parole d'ordine: sicurezza ed efficienza energetica.

Diretti interessati sono i proprietari di villette mono e bi-familiari, piccole costruzioni di dimensioni non superiori ai mille metri cubi (corrispondenti a circa 300 metri quadrati), a patto che i progetti non alterino lo stile originario dell'abitazione. Per queste case l'ultima bozza del decreto legge approvata dalla Conferenza Stato Regioni – in attesa che il testo venga rivisto alla luce del terremoto in Abruzzo introducendo l'obbligo di particolari norme antisismiche – prevede ampliamenti volumetrici fino al 20%, per un massimo di 200 metri cubi (circa 60 metri quadri). «Per mantenere inalterato lo stile dell'abitazione – spiega l'ingegner Nicola Massaro, responsabile dell'ufficio tecnico dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) – basterà riprenderne gli stessi materiali e tecnologie della struttura portante. La maggior parte delle abitazioni sono fatte in muratura, tuttavia è possibile applicare un mix di soluzioni tecnologiche per migliorare le performance di efficienza energetica, ad esempio lavorando sui materiali, sullo spessore delle pareti, applicando cappotti isolanti oppure intervenendo sulla serramentistica. Evitare dispersioni energetiche potrebbe esser un buon motivo per fare interventi energetici su tutta la casa». In caso di un ampliamento in orizzontale a piano terra (cioè con l'aggiunta di un blocco laterale) l'isolamento termico potrebbe essere ottenuto con l'utilizzo di materiali particolari come il laterizio Climablock, ideato da Pontarolo Srl. «Il mattone – spiega Valerio Pontarolo, fondatore del l'azienda – è realizzato con materiale altamente isolante e funge da involucro. Una volta posato, quindi, viene riempito con materiale isolante differenziandosi cioè dai metodi tradizionali che vedono prima la posa dei mattoni e successivamente l'applicazione su di essi di pannelli isolanti. Con questo sistema l'abbattimento acustico è di 53 decibel e la trasmittanza – ndr per l'isolamento termico – di 0,14, contro lo 0,39 minimo imposto dalla legge. Questa tipologia di intervento richiederebbe circa un mese di tempo».

Diverso il caso in cui si voglia ampliare una villetta con pietre a vista, tipiche ad esempio di un casolare toscano. «Il nuovo blocco va costruito accanto all'edificio preesistente, non vi si deve appoggiare per via della normativa antismica – spiega Claudio Maggini, fondatore dell'omonima impresa edile aretina –. Per garantire l'oscillazione è previsto un giunto di dilatazione tra le due strutture di circa 5-6 centimetri, reso poi invisibile dagli intonaci. In pratica è come costruire una nuova struttura. Occorrono le fondamenta in calcestruzzo, che per 20 metri quadri devono essere di circa 30x80 centimetri. I muri portanti saranno realizzati in cotto oppure argilla e malta con cemento armato, rifiniti con pietre a vista. Se si prevedono anche i solai in legno i costi oscillano intorno ai 2.600 euro al metro quadro e, per portare a termine il lavoro, servirebbe circa un mese e mezzo». Più problematica l'ipotesi di una sopraelevazione o di una copertura dei balconi: in questo caso occorre fare i conti con il peso che si va a caricare sulla struttura originale e verificare se quest'ultima è in grado di supportarlo. Una veranda di circa 10 metri quadri, ad esempio, realizzata con il laterizio Climablock (più leggero rispetto alla media) può arrivare a pesare 13 tonnellate in più, l'equivalente di circa 10 suv.

Per chi possiede un seminterrato non mancano le occasioni. «Per ampliare una cantina di 15 metri quadri – spiega Alessandro Marata, presidente dell'Ordine degli architetti di Bologna – basterà apporre, dopo l'opera di scavatura dei drenaggi, i muri di sostegno normalmente in cemento armato di nuova generazione, applicando delle guaine impermeabilizzanti che isolano dall'umidità. Il locale dovrà poi essere dotato di una finestra che garantisca un'adeguata aereazione».

In pratica, conclude l'ingegner Massaro dell'Ance, «per una casa di 100 metri quadri, l'ampliamento massimo consentito, cioè al massimo di una stanza, potrebbe costare circa 24mila euro che potrebbero arrivare anche a 30mila se nel nuovo spazio si intende ricavare anche un bagno»

venerdì 10 aprile 2009

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Aiuta le famiglie coinvolte in questo dramma diffondendo le modalità di donazioni di denaro per aiutare persone che sono solo più sfortunate di noi.

Sentiti ringraziamenti per tutti coloro che vogliono contribuire almeno nella diffusione del contenuto di questo post nella rete attraverso canali come i social network più diffusi (Facebook, Twitter, Digg, Del.icio.us) e tanti altri servizi che offre la rete come MSN Messenger, blog e forum.

In questo post trovate tutti i modi per poter fare delle donazioni di natura economica per aiutare la situazione straziante degli sfollati del terremoto in Abruzzo:

  • Caritas: Accanto ai primi soccorsi, la Caritas Italiana ha anche aperto un conto corrente presso la Diocesi di Roma.. È possibile contribuire alla colletta di solidarietà con versamenti sul c/c postale 82881004 (IBAN: IT77K0760103200000082881004) intestato a CARITAS DIOCESANA DI ROMA, specificando nella causale “Terremoto Abruzzo”.
  • Croce Rossa: Per effettuare donazioni alla CRI si posso utilizzare i seguenti sistemi: - Conto Corrente Bancario C/C Bancario n° 218020 presso: Banca Nazionale del Lavoro-Filiale di Roma Bissolati -Tesoreria - Via San Nicola da Tolentino 67 - Roma intestato a Croce Rossa Italiana Via Toscana, 12 - 00187 Roma. Coordinate bancarie (codice IBAN) relative sono: IT66 - C010 0503 3820 0000 0218020 Causale Pro terremoto Abuzzo - Conto Corrente Postale n. 300004 intestato a: «Croce Rossa Italiana, via Toscana 12 - 00187 Roma c/c postale n° 300004 Codice IBAN: IT24 - X076 0103 2000 0000 0300 004 Causale: Causale Promo Abruzzo . E possibile effettuare anche donazioni on line attraverso il sito web della CRI all’indirizzo www.cri.it/donazioni.html
  • Le banche: Per portare un primo aiuto UniCredit Group ha aperto un conto corrente. A partire da domani, chiunque voglia contribuire e dare un aiuto e un sostegno alle popolazioni e ai territori colpiti dal sisma potrà, anche attraverso Internet, Bancomat o direttamente in agenzia, utilizzare questo Conto corrente intestato a “Solidarietà terremoto Abruzzo”, aperto presso UniCredit Banca di Roma IBAN: IT 96 S 03002 05132 000414414414.
  • Anche Banca Monte dei Paschi di Siena ha avviato una raccolta fondi. Chiunque voglia contribuire alla raccolta di solidarietà può effettuare un versamento sul conto corrente intestato «pro-terremotati Abruzzo» - coordinate bancarie IBAN IT 33 E 01030 14200 00008620017 -, appositamente aperto da Banca Mps. Le donazioni sono esenti da qualsiasi spesa o commissione. È possibile eseguire i versamenti anche attraverso il call center di Banca Mps, mediante bonifico o addebito su carta di credito, chiamando il numero verde 800414141.

  • Sono stati aperti anche presso le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo tre conti correnti per la raccolta di fondi a favore delle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto intestati a:

- «Un aiuto subito-Terremoto dell’Abruzzo» promosso dal Corriere della Sera-Gazzetta dello Sport-City, con codice Iban IT03B0306905061100000000144.

- «Mediafriends onlus» promosso da Mediaset, con codice iban IT41D0306909400615215320387 - «Caritas», con codice iban IT13R0306905032000009188568

  • Banca Mediolanum ha aperto un conto corrente sul quale sarà possibile convogliare gli aiuti: le coordinate sono le seguenti: c.c. n° 1800000 Banca Mediolanum per l`Abruzzo IBAN IT72D0306234210000001800000
  • Poste Italiane: A partire da domani sarà attivo il conto corrente 10 40 0000 che Poste Italiane ha messo a disposizione per la raccolta di fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, su richiesta della Regione Abruzzo. I sottoscrittori potranno versare i loro contributi in tutti i 14 mila uffici postali attraverso bollettino di conto corrente postale o direttamente on line.
  • Anche la Fondazione Banco Alimentare Onlus fa sapere che i privati possono fare una donazione in denaro, mentre non sarà possibile accettare donazioni in generi. Le aziende alimentari potranno invece donare direttamente anche cibo. Il Banco Alimentare ha attivato alcuni immediati canali a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto: conto corrente postale N. 28748200, intestato a:Fondazione Banco Alimentare Onlus, causale: emergenza terremoto Abruzzo. Per tutte le informazioni, è stata aperta anche una pagina Web: http://www.bancoalimentare.org/comeaiutarci/terremoto.php

  • La Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi ha aperto una sottoscrizione a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma. Già nelle primissime ore dopo la tragedia, si sono formate code davanti agli sportelli di via Roma 80 e di via Marenco 32 a Torino. Moltissimi anche i versamenti online sul sito www.specchiodeitempi.org

DIFFONDETE ! DIFFONDETE! DIFFONDETE!


CONVINCETE PARENTI, AMICI E VICINI A RACCOGLIERE SOMME DI DENARO E INVIATELE CON LE MODALITA’ RIPORTATE IN QUESTO POST. (RICORDATE CHE E’ LA SOMMA DI TANTE PICCOLE OFFERTE CHE FA LA DIFFERENZA E NON LA SINGOLA OFFERTA)

DIFFIDATE DA EVENTUALI RITIRI IN DENARO PORTA A PORTA SE NON SONO PERSONE FIDATE, CONOSCIUTE E RINTRACCIABILI CHE SOPRATTUTTO IN QUESTO CASO C’E’ SEMPRE CHI APPROFITTA DELLE DISGRAZIE ALTRUI!!! (PENSATE CHE IN ABRUZZO, SONO TRASCORSE MENO DI 24H E GIA’ SI PARLA DI ATTI DI SCIACALLAGGIO…)

giovedì 9 aprile 2009

Intesa sul Piano Casa e gli Interventi di ampliamento 09/04/2009

"Sono soddisfatto per l'accordo raggiunto, un'altra intesa importante dopo quella sugli ammortizzatori sociali. Ringrazio le Regioni per la collaborazione istituzionale” così il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri del 1 Aprile
di: Fonte www.governo.it




Oggetto dell’accordo, il Piano casa del governo che si arricchisce di due nuove iniziative: le misure per l'ampliamento delle abitazioni e il progetto di costruire nuovi insediamenti urbani per chi la casa ha difficoltà ad affittarla o ad acquistarla.

Se solo il 10% degli italiani, ha spiegato il premier, decidessero di mettere mano alle loro abitazioni, gli investimenti sarebbero dell’ordine di 60/70 miliardi, circa quattro punti di Pil.

Per quanto riguarda le risorse necessarie per realizzare nuove abitazioni, destinate a chi casa ancora non ce l’ha, Berlusconi ha affermato che “sono già allo studio alcune soluzioni, a partire dalla vendita degli immobili pubblici. Obiettivo è di mettere a punto strumenti finanziari flessibili che possano consentire ai futuri proprietari di pagare mutui con rate più basse degli affitti che chiede il mercato. Il progetto di nuovi insediamenti urbanistici a misura d’uomo si aggiunge al piano per l'edilizia popolare e al piano per l'edilizia privata: tre interventi che servono da stimolo per il settore delle costruzioni, centrale secondo il premier per la ripresa economica.

Il Piano casa del Governo, dunque, si fa in tre. Dapprima il Piano straordinario per l'edilizia residenziale pubblica, previsto originariamente nella manovra finanziaria d'estate e pensato per riammodernare il patrimonio immobiliare pubblico finalizzato a dare un alloggio sociale alle famiglie disagiate, agli anziani, alle giovani coppie. Questo Piano ha avuto una battuta di arresto per la mancata intesa con le regioni, di fatto sbloccata con l'accordo del 5 marzo 2009, ratificato nella riunione della conferenza del 12 marzo e che per essere completato è ora in attesa di un DPCM. Lo stanziamento del Governo per attuare il piano di edilizia residenziale pubblica ammonta complessivamente a 550 milioni di euro.

Nel frattempo, la crisi finanziaria ed economica in questi mesi si è aggravata, così il presidente del Consiglio per rilanciare un settore chiave della nostra economia quale è l'edilizia e, nello stesso tempo, andare incontro alle esigenze delle famiglie italiane, ha lanciato la proposta di un Piano di interventi per l'ampliamento delle abitazioni di proprietà, tenuto conto che l'85% delle famiglie italiane vive in case di proprietà.

La proposta - dopo l'esame nel Consiglio dei ministri del 13 marzo 2009 - è stata oggetto di un tavolo tecnico congiunto Governo Regioni ed ha portato all'Intesa firmata il 31 marzo scorso. Intesa recepita dalla Conferenza Stato/regioni del primo aprile e di nuovo sottoposta al varo del Consiglio dei ministri riunitosi subito dopo la conferenza lo stesso primo aprile.

Cosa prevede l'intesa:
1. per gli edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque di cubatura non superiore a 1000 metri possibilità di ampliamento entro il limite del venti per cento della volumetria esistente;
2. demolizione e ricostruzione possibilità di ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del trentacinque per cento della volumetria esistente, al fine di migliorarne qualità architettonica ed efficienza energetica, nonché di utilizzare fonti di energie rinnovabili;
3. semplificazione delle procedure per velocizzare la concreta applicazione di quanto previsto.

Sono esclusi interventi edilizi di ampliamento su edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.

Infine, per venire incontro al fabbisogno abitativo delle famiglie o di particolari categorie, che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione, il Governo avvierà congiuntamente con le Regioni e le autonomie locali uno studio di fattibilità per nuovi insediamenti urbanistici da edificare con risorse pubbliche e private, in aggiunta a quelle già stanziate (Accordo 5 marzo 2009).

Per scaricare l'Intesa Governo-Regioni del 31 Marzo

giovedì 22 gennaio 2009

COME SI PERMETTE: MODERI I TERMINI!



L’art. 21 della ns. Costituzione tutela la libertà di espressione del pensiero, a mezzo della parola, dello scritto e di ogni altro mezzo di diffusione. Se così non fosse, non saremmo in democrazia. Ciascuno di noi è, quindi, titolare del diritto di espressione della propria opinione, ma tale diritto incontra limiti ben specifici qualora l’opinione espressa giunga a ledere l’altrui onore e reputazione. Tali limiti sono indicati nel disposto dell’art. 595 (2) c.p. laddove colui che offende l’altrui reputazione in assenza della persona offesa, è punito con la reclusione fino a un anno o una multa sino a euro 1.032 (i vecchi 2 milioni di lire). Il disposto prosegue ancora precisando che “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 2 anni, ovvero della multa fino a euro 2.065” (i vecchi 4 milioni di lire). La Cassazione, che ci ha abituato, in più occasioni, a prese di posizione alquanto impopolari con una pronuncia del luglio scorso (Cass. N.31596/08) ha sancito che non viene commesso il reato di diffamazione, nei confronti dell’amministratore, se un condomino scrive agli altri una lettera nella quale l’amministratore stesso viene dipinto come una persona scorretta e bugiarda. Per l’accusa il condomino aveva inviato due lettere all’amministratore accusandolo di usare in modo improprio, illegale ed arbitrario i poteri di amministratore e dichiarando falsità; la seconda lettera era rinvenuta nella cassetta delle lettere degli altri condomini. Per tali fatti, qualificati come violazione degli artt. 594 (1) e 595 (2) c.p. il condomino veniva prima condannato dal Giudice di Pace di Roma anche al risarcimento del danno in favore dell’amministratore, costituitosi parte civile, poi, con sentenza del Tribunale di Roma veniva parzialmente riformata la sentenza di primo grado e l’imputato-condomino veniva assolto dal reato di ingiuria perché non punibile per legittimo esercizio del diritto di critica di cui all’art. 51 c.p.. Il Tribunale confermava, altresì, la responsabilità del condomino per il reato di diffamazione. In altre parole l’Autorità ha riconosciuto la non colpevolezza del condomino per il reato di ingiuria (di diritto di critica deve parlarsi) mentre lo ha ritenuto colpevole del reato di diffamazione per aver contestato, per iscritto, comportamenti dell’amministratore ritenuti gravemente scorretti nella conduzione del
condominio. Come a dire… non sei punibile per avere pesa n t e m e n t e criticato l’operato dell’amministratore, ma sei solo punibile per aver comunicato il tuo pensiero ad altri! Per dovere di informazione va detto che l’amministratore aveva omesso di convocare ritualmente le assemblee e che il condomino, a suo dire, non aveva altro strumento per rendere edotti gli altri condomini di eventuali irregolarità commesse e comunicare l’iniziativa di contestare all’amministratore tali condotte; la missiva aveva lo scopo, quindi, di allertare anche gli altri condomini nel prestare una maggiore attenzione all’operato
dell’amministratore. Come esposto quanto sopra fa rabbrividire… nello specifico, nel ricorso in Cassazione
veniva dedotto il vizio di motivazione in ordine alla prova della diffusione delle lettere da parte dell’imputato che se ne dichiarava estraneo (…facile dire “chissà come sono finite nelle cassette postali!”). La Cassazione ha osservato, successivamente, che “non vi era una aggressione alla sfera morale della persona, ma una censura soltanto delle attività svolte come amministratore
anche usando frasi certamente aspre” questo perché “a ciascun condomino spetta il diritto di
controllare i comportamenti dell’amministratore e di denunciare eventuali riscontrate irregolarità”.
In questo caso “il delitto di diffamazione è scriminato quando sia espressione del legittimo esercizio del diritto di critica”. Con la tutela di tale diritto, l’ordinamento garantisce quell’aspetto della libertà di pensiero che più di ogni altro è funzionale a quella che può definirsi dialettica democratica. Deve però, rilevarsi che la critica, essendo valutazione, è soggettiva, segue la descrizione di un fatto e lo valuta. Se con la critica
si mette a nudo l’inadeguatezza, l’inaffidabilità, la falsità e gli errori altrui, la stessa deve intendersi, fondamentalmente, un attacco. Ed un siffatto attacco… le cui ragioni non sono provate, se giustificato da una massima come quella di cui in esame, può rappresentare una vera e propria minaccia allo svolgimento di un’attività, quella svolta dall’amministratore di condominio, già gravosa e di notevole responsabilità.

Non c’è “una aggressione
alla sfera morale
della persona, ma una
censura soltanto delle
attività svolte come
amministratore, questo
perché a ciascun condomino
spetta il diritto
di controllare i comportamenti
dell’amministratore...”.



Articolo 594 (1) Ingiuria
“Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona
presente è punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a lire un milione. Alla stessa
pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritti o
disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della
reclusione fino a un anno o della multa fino a lire
due milioni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di
un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora
l’offesa sia commessa in presenza di più persone”.
---------------------------------------------------------
Articolo 595 (2) Diffamazione
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente,
comunicando con più persone, offende
l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino
a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se
l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato,
la pena è della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a lire quattro milioni. Se l’offesa
è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto
pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a
tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo
o giudiziario, o ad una sua rappresentanza,
o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

martedì 2 dicembre 2008

ART.1135 c.c.

Rif.: ART. 1135 c.c. : ORGANO DELIBERATIVO

Cassazione n. 1313/69
“Le deliberazioni delle assemblee condominiali, se approvate con la maggioranza qualificata prescritte dalla legge, sono perfettamente valide e sono obbligatorie per tutti i condomini, compresi i dissenzienti, al pari di quelle approvate all’unanimità .”

Cassazione n. 29851969
“L’assemblea, in quanto organo supremo del condominio, esprime in sede deliberativa una volontà plurisoggettiva che, ove assunta nelle forme di legge, è vincolante per tutti i condomini.”

Cassazione n. 1281/76
“In materia di condominio le deliberazione assembleari non sono, di regola, mai irrevocabili e possono, perciò, essere modificate o revocate da una valida deliberazione successiva.
Le nuove deliberazioni, infatti, purchè approvate nei modi e con le formalità di legge o di regolamento, sono perfettamente valide e sono obbligatorie per tutti i condomini, anche, se eventualmente, quelle anteriori, revocate o modificate, siano state prese all’unanimità e le seconde con la maggioranza minima prevista in ordine all’oggetto di ciascuna deliberazione ed al tipo di assemblea.”

Cassazione n. 4437/85
“L’assemblea condominiale – atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciute dall’art. 1135 c.c. – può deliberare, quale organo destinato ad esprimere a volontà collettiva dei partecipanti qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento, semprechè non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale”.

… ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

Cassazione n. 2095/69
“I poteri dell’assemblea, i quali sono fissati tassativamente dal codice, non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle elusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificatamente accettata o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la prevede”.

Cassazione n. 674/70
“I posteriori divieti e limitazioni nell’uso e nella destinazione di parti dell’edificio che siano di proprietà individuale ed esclusiva, allorquando l’uso e la destinazione siano stati contrattualmente regolati dagli interessati nel regolamento contrattuale di condominio richiamato nell’atto di acquisto si da farne parte integrante, costituiscono violazione di un diritto soggettivo del partecipante, di guisa che quei divieti e quelle limitazioni possono ritenersi legittimi solo ove intervenga il consenso di tutti gli interessati, consenso che può considerarsi come fonte di un nuovo vincolo contrattuale.
Ne consegue che l’assemblea dei condomini non può, con deliberazione a semplice maggioranza, limitare l’uso che il partecipante al condominio ha sulla parte dell’immobile di sua esclusiva proprietà.”

Cassazione n. 13100/97
“Il verbale di un’assemblea condominiale, alla pari di qualsiasi scrittura privata, è valido se sottoscritto dal soggetto abilitato a sottoscriverlo, ancorché il suo testo sia stato redatto da soggetto diverso o sia stato scritto a macchina. Ne deriva, pertanto, che è irrilevante – ai fini della validità dello stesso – che le funzioni di segretario dell’assemblea, siano state espletate, in violazione di apposito divieto del regolamento condominiale , dall’amministratore del condominio”.

Cassazione n. 4631/93
“In tema di condominio degli edifici, la delibera istitutiva di un servizio di vigilanza armata, per la tutela dell’incolumità dei partecipanti è rivolta a perseguire finalità estranee alla conservazione e gestione delle cose comuni e, quindi, non è riconducibile nelle attribuzioni dell’assemblea (art. 1135 c.c.). Ne deriva che tale delibera, ancorché presa a maggioranza, non opera nei confronti dei condomini assenti all’assemblea e non può essere fatta valere per una ripartizione della relativa spesa anche a loro carico.”

Cassazione n. 9130/93
“In tema di assemblee condominiali, il legislatore non ha imposto particolari formalità in ordine alle modalità della votazione, sicchè ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c., deve tenersi conto del voto espresso dal condominio intervenuto tardivamente, purchè non oltre la chiusura del processo verbale di cui all’art. 1136 c.c.”.

…CONTENUTO DELLA DELIBERA

Cassazione n. 2217/71
“Sono assolutamente nulle le deliberazioni delle assemblee condominiali prive dei requisiti essenziali o affette da vizi relativi alla regolarità della costituzione della assemblea o della formazione della volontà della maggioranza prescritta, ovvero prese con riguardo ad oggetto impossibile o illecito o esorbitante dai limiti delle attribuzioni dell’assemblea o concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino sulle cose o servizi comuni o su quelle di proprietà esclusiva di ognuno di essi; sono, invece, annullabili – e come tali possono essere impugnate solo ad istanza dei condomini dissenzienti o assenti – le deliberazioni prese in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione della assemblea, nonché le deliberazioni affette da eccesso di potere e quelle viziate da incompetenza, che invadono, cioè, il campo riservato all’amministratore. Al di fuori di tali casi, le delibere assembleari non possono essere invalidate.”

Cassazione n. 3936/75
“L’omessa trascrizione, nel verbale dell’assemblea condominiale, del rendiconto presentato dall’amministratore non comporta l’invalidità della deliberazione che ha approvato tale atto, in quanto, nel mentre siffatta trascrizione non è richiesta dalle norme sul condominio di edifici, non sono applicabili a quest’ultimo le diverse disposizioni che regolano la redazione e l’approvazione dei bilanci delle società”.

Cassazione n. 3226/63
“L’assemblea del condominio di un edificio ben può, in sede di approvazione del consuntivo di lavori eseguiti a parti comuni dell’immobile e di ripartizione della spesa, riconoscere vantaggiosa un’opera, ancorché non preventivamente deliberata, ed approvarne la relativa spesa restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell’opera utilmente surrogata dall’approvazione del consuntivo della stessa o dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini”.

Cassazione n. 1481/70
“L’art. 1135 u.c., c.c., abilita espressamente l’amministratore ad ordinare lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza, imponendogli solo l’obbligo di riferire alla prima assemblea dei condomini.
Pertanto, il compimento dei lavori suddetti non costituisce eccesso di mandato, né l’obbligo di riferirne all’assemblea può confondersi con la necessità di ratifica di un atto esorbitante del mandato, rientrando, invece, sia pure con carattere particolare, nell’obbligo generale che incombe all’amministratore di rendere conto della sua gestione ai condomini i quali hanno un ampio potere di controllo su tutto il suo operato.
L’inosservanza dell’obbligo, di cui all’ultimo comma dell’art. 1135 c.c., per quanto attiene alla comunicazione alla prima assemblea dell’avvenuta esecuzione di lavori urgenti, non preclude il diritto dell’amministratore (o del condomino in mancanza dell’amministratore) al rimborso delle spese riconosciute urgenti nei limiti in cui il giudice le ritenga giustificate”.

Cassazione n. 460/71
“E’ improponibile la domanda del condomino nei confronti dell’amministratore del condominio e diretta ad ottenere opere di manutenzione straordinaria di un servizio comune (nella specie sostituzione della caldaia dell’impianto di riscaldamento), senza la previa sollecitazione della convocazione dell’assemblea del condominio stesso, nelel cui attribuzioni rientra la relativa deliberazione.

Rif.: ART. 1136 C.C. : CONVOCAZIONE

Cassazione n. 1865/68
“La preventiva convocazione di tutti i condomini di un edificio alle adunanze assembleari costituisce il requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione in essa presa, ma la legge non stabilisce per l’esecuzione di tale adempimento forme determinate.
Cosicché, qualora il regolamento condominiale, allo scopo di garantire un sollecito svolgimento di tutte le attività concernenti i comuni interessi, autorizzi l’amministratore a considerare domiciliati a tutti gli effetti nello stabile condominiali i condomini che, pur non risiedendovi, abbiano omesso di far conoscere il loro diverso effettivo domicilio o residenza o quanto meno il loro recapito, il giudice di merito può ritenere, con apprezzamento insindacabile in cassazione, che nei confronti dei predetti condomini, irreperibili a causa della loro negligenza, si sia voluto, con tale norma regolamentare, predisporre un valido sistema convenzionale di presunzione di conoscenza degli avvisi a loro diretti.”

Cassazione n. 196/70
“La norma dell’art. 1130 c.c. secondo la quale tra la prima e la seconda assemblea deve passare almeno un giorno – va intesa non nel senso che debbano trascorrere 24 ore, ma che la seconda assemblea deve essere tenuta, come minimo, nel giorno successivo.”

Cassazione n. 4984/77
“In tema di condominio degli edifici, qualora ad uno dei partecipanti non sia stato dato avviso della convocazione della assemblea, le decisioni dalla medesima adottate sono affette da nullità assoluta, per difettosa costituzione del corpo deliberante, ancorché il voto di quel partecipante non avrebbe avuto incidenza sul raggiungimento delle prescritte maggioranze. L’interesse a far valere detta nullità va riconosciuto a ciascun condomino, e non viene meno nel caso in cui la deliberazione viziata sia stata seguita da altra presa sullo stesso oggetto da assemblea ritualmente convocata”.

Cassazione n. 3798/78
“La comunicazione a tutti i condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale costituisce presupposto di validità della costituzione dell’assemblea stessa a norma dell’art. 1130 c.c., comma VI; di conseguenza le deliberazioni adottate senza il rispetto della predetta formalità sono radicalmente nulle e tale nullità può essere fatta valere da qualsiasi condominio, anche se presente all’assemblea.”

Cassazione n. 4648/81
“L’assemblea condominiale riunita in seconda convocazione ai sensi del terzo comma dell’art. 1136 c.c., può, con la prescritta maggioranza, aggiornarsi ad altra data per completare l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno, ma – non prevedendo la legge, per alcuna ragione, una convocazione successiva alla seconda – tale aggiornamento va considerato alla stregua della convocazione di una nuova assemblea che, di conseguenza, non può validamente deliberare se non consti che tutti i condomini siano stati tempestivamente inviatati a parteciparvi, integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione”.

Cassazione n. 1516/88
“Allorquando un’assemblea condominiale operante in seconda convocazione sia rinviata per il proseguo ad altra data sugli stessi argomenti all’ordine del giorno, con il debito accorso degli intervenuti e previo tempestivo avviso della data fissata a coloro che risultavano assenti, tale assemblea non può considerarsi di prima convocazione (con l’obbligo delle relative maggioranze per le delibere) risultando soltanto la legittima continuazione dell’assemblea in seconda convocazione.

Cassazione n. 11947/90
“In tema di condominio di edifici, la mancanza dell’invito anche di uno solo dei condomini rende la deliberazione dell’assemblea non semplicemente annullabile, con la necessità che la relativa impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nel termine di cui all’art. 1137 III co. c.c., ma affetta radicalmente da nullità, con la conseguenza che l’impugnazione non è soggetta a detto termine di decadenza ma essendo imprescrittibile può essere fatta valere in ogni tempo, senza che il relativo interesse che va riconosciuto a ciascun condomino, possa venire meno neppure nel caso in cui la mancata partecipazione del condomino non abbia influito sulla formazione della maggioranza”.

Cassazione n. 993/67
“Al fine di assicurare la convocazione di tutti i condomini, quale presupposto indispensabile per la validità dell’assemblea condominiale, gli artt. 1105 e 1136 c.c., non prescrivono particolari modalità di notifica, sicchè l’esigenza che tutti i condomini siano stati preventivamente informati della convocazione dell’assemblea può ritenersi soddisfatta quando risulti che, in qualunque modo, i condomini ne abbiano avuto notizia.
Pertanto, è da ritenersi efficace la convocazione dell’assemblea di condominio indetta per una data conosciuta dia fatto e con certezza dal condomino, anche se non corrispondente a quella diversamente indicata per mero errore materiale nell’avviso di convocazione fattogli recapitare dall’amministratore del condominio. “

Cassazione n. 196/70
“La legge non prescrive alcuna formalità per la convocazione dei condomini all’assemblea di condominio ed è irrilevante che un condomino, respingendo la raccomandata pervenutagli nei termini, si sia posto in condizione di non poter conoscere la data di convocazione”.

Cassazione n. 590/80
“Al fine di assicurare la convocazione di tutti i condomini, quale presupposto indispensabile per la validità dell’assemblea condominiale, gli artt. 1105 e 1136 c.c., non prescrivono particolari modalità di notifica, sicchè l’esigenza che tutti i condomini siano stati preventivamente informati può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice di merito che, in qualunque modo, i condomini ne abbiano avuto notizia”.

Cassazione n. 6863/82
“Ai fini della validità dell’assemblea condominiale è sufficiente che l’invito all’assemblea indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza, sia stato regolarmente fatto ad ogni condomino”.

… ORDINE DEL GIORNO

Cassazione n. 989/79
“Quando l’assemblea dei condomini proceda alla trattazione di materia non indicata specificatamente nell’avviso di convocazione, la partecipazione alla discussione,senza sollevare eccezioni al riguardo, preclude al condomino il diritto di impugnare la deliberazione adottata, in conseguenza dell’ acquiescenza prestata con il proprio comportamento alla formale irregolarità della costituzione dell’assemblea”.

Cassazione n. 4377/80
“L’incompletezza dell’ordine del giorno determina la semplice annullabilità e non già la nullità assoluta della deliberazione della assemblea dei condomini, la quale, perciò, deve essere impugnata nel termine di trenta giorni di cui all’ art. 1137 c.c.”.

Cassazione n. 4316/86
“Ai fini della validità della deliberazione dell’assemblea dei condomini che abbia disposto l’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata dell’edificio condominiale, è necessario che il relativo argomento sia stato specificatamente inserito nell’avviso di convocazione dell’assemblea, in quanto, riguardando la materia dell’amministrazione straordinaria del bene comune, non può ritenersi compreso nella dizione - varie – “.

… PARTECIPANTI

Cassazione n. 3798/78
“ Nell’ipotesi di decesso di un condominio, ove l’avente causa non indichi e non dimostri all’amministratore del condominio, la sua qualità di nuovo condomino, l’amministratore adempie l’obbligo dell’avviso di convocazione dell’assemblea, indirizzando l’avviso stesso all’ultimo domicilio del defunto, a nome di lui, e dimostrando l’avvenuta ricezione dell’avviso da parte di persona addetta al domicilio medesimo”.

Cassazione n. 10/69
“Nel caso in cui faccia parte del condominio un piano o appartamento oggetto di usufrutto, a norma dell’art. 67 disp. att. c.c., , il nudo proprietario deve essere chiamato a partecipare alle assemblee condominiali indette per deliberare su innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria; se, invece, si tratta di affari di ordinaria amministrazione o di godimento delle cose e dei servizi comuni, deve essere dato avviso all’usufruttuario, il quale, quindi, non può dare validamente il suo voto su materia riservata al nudo proprietario.
Tale criterio, che si fonda sulla natura delle opere da deliberare, non è contrario alla disciplina delle spese dettata dalle norme specifiche sull’usufrutto (artt. 1004 e 1005 c.c.), ed, in particolare, l’art. 67 disp. att. c.c., non contrasta con l’art. 1005 c.c., benché nell’uno si parli di manutenzione straordinaria e nell’altro, di riparazioni straordinarie.”

Cassazione n. 124/78
“In tema di condominio degli edifici, le deliberazioni concernenti la nomina dell’amministratore e la determinazione del compenso da corrispondere al medesimo riflettono affari di ordinaria amministrazione e, pertanto, a norma dell’art. 67 terzo comma, disp. att. c.c., devono essere adottate dall’assemblea con la preventiva convocazione e con il voto dell’usufruttuario del singolo piano o porzione di piano, non del nudo proprietario”.

…COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Cassazione n. 89/67
“L’allontanamento di alcuni degli intervenuti, dopo la regolare costituzione dell’assemblea dei condomini di un edificio, non incide sulla determinazione del quorum costitutivo, dovendosi aver riguardo a tale fine unicamente al momento iniziale della riunione”

Cassazione n. 1853/68
“In III° comma dell’art. 1130 c.c., nel prescrivere quale sia il quorum necessario per la validità delle deliberazioni condominiali prese in seconda convocazione, non detta alcuna disposizione per quanto concerne la regolarità della costituzione dell’assemblea.
Deve, pertanto, ritenersi che l’assemblea sia regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di tanti condomini quanti siano sufficienti per raggiungere nella votazione la maggioranza valida per l’approvazione di una deliberazione e che tale principio implicito sia valido anche per le deliberazioni indicate nel IV° e V° comma dell’articolo stesso”.

Cassazione n. 6366/91
“In tema di condominio di edifici, è nulla la deliberazione assembleare che sia stata adottata dopo lo scioglimento dell’assemblea stessa e l’allontanamento di alcuni condomini, a seguito di riapertura del verbale non preceduta da una nuova rituale convocazione a norma dell’art. 66 disp. att. c.c., risultando violate sia le disposizioni sulla convocazione dell’assemblea sia il principio della collegialità della deliberazione.”

Cassazione n. 11947/90
“In tema di condominio di edifici, la mancanza dell0invito anche di un solo dei condomini rende la deliberazione non semplicemente annullabile, con la necessità che al relativa impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nel termine di cui all’art. 1137 III° co., c.c., ma affetta radicalmente da nullità con la conseguenza che l’impugnazione non è soggetta a detto termine di decadenza ma, essendo imprescrittibile può essere fatta valere in ogni tempo, senza che il relativo interesse che va riconosciuto a ciascun condomino, possa venire meno neppure nel caso in cui la mancata partecipazione del condomino non abbia influito sulla formazione della maggioranza”

Cassazione n. 6863/82
“Ai fini della validità dell’assemblea condominiale è sufficiente che l’invito all’ assemblea, indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza, sia stato regolarmente fatto ad ogni condomino”.

Cassazione n. 5084/93
“L’intempestiva comunicazione al condomino della data fissata per l’assemblea implica un’ipotesi di contrarietà alla legge, ai sensi dell’art. 1137 c.c. della deliberazione assembleare, comportante l’annullamento della medesima a prescindere dal suo contenuto decisionale, risultandone viziato il processo formativo per violazione del diritto di intervento e di voto del condomino. Né l’interesse del condomino pretermesso a proporre l’impugnazione viene meno per il fatto che la delibera sia stata seguita da altra presa sullo stesso oggetto fa assemblea ritualmente convocata.”