lunedì 1 febbraio 2016

GREEN ECONOMY MULTA MOZZICONI DI SIGARETTE






                        
È stato pubblicato questa sera nella Gazzetta Ufficiale il testo della legge 28 dicembre 2015, n. 221 riguardante la green economy, con novità anche sulla raccolta dei mozziconi di sigarette.
La legge, chiamata "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", entrerà in vigore il 2 febbraio 2016.

Ecco come vengono regolamentati i mozziconi di sigarette (o, con termini ufficiali, i rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni).
E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi.
Ecco le multe previste dalla nuova legge:

Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.
 Dunque, a parire dal 2 febbraio, chi getterà a terra (o in mare) mozziconi di sigaretta avrà una multa fino a 300 euro.

mercoledì 27 gennaio 2016

LA LEGGE DI STABILITA' ARRICCHISCE L'ANAGRAFE CONDOMINIALE

LA LEGGE DI STABILITA’ “ARRICCHISCE” L’ANAGRAFE CONDOMINIALE

Roma lì, 26/01/2016 

La L. n. 208 del 28/12/15 detta anche “legge di stabilità 2016” all’art. 1, 59° comma, è intervenuta modificando l’art. 13, 1° comma, della L. n. 431/98, riguardante i contratti di locazione ad uso abitativo. La nuova norma recita: “[…]. È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile”. 
La modifica riguarda l’obbligo imposto al proprietario dell’unità immobiliare, di comunicare all’amministratore di condominio gli estremi della registrazione del contratto. Detta norma sancisce, infatti, il principio che non è più sufficiente la semplice comunicazione all’amministratore del nome del conduttore: entro sessanta giorni dalla registrazione del contratto dovranno essere comunicati anche gli estremi di detto adempimento. Quanto all’aggettivo usato dal legislatore “comunicazione documentata” sembrerebbe fare riferimento alla necessità di allegare alla comunicazione copia della ricevuta di registrazione o quanto meno un suo estratto. 

lunedì 26 ottobre 2015

LEGGE DI STABILITÀ 2016 - BONUS RISTRUTTURAZIONI ED ECOBONUS

Roma, 19/10/2015

La legge di stabilità 2016, approvata dal Consiglio dei Ministri del 15/10/2015, deve ora affrontare il percorso parlamentare e quindi non è ancora possibile esaminarne il contenuto definitivo, ma è possibile anticipare che nel testo è contenuta la proroga, per tutto il 2016, della maggior aliquota del 50% per la detrazione IRPEF per interventi di recupero e del 65% per la detrazione per interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

venerdì 16 ottobre 2015

VALVOLE TERMOSTATICHE, IL 50% DEI CONDOMINI ANCORA IN RITARDO.


Mentre la conoscenza in merito al tema della ripartizione del calore è veramente buona, tra gli amministratori scarseggia la pratica

Parte la stagione termica invernale, ma oltre la metà dei condomini con impianto centralizzato non ha ancora installato, su ogni singolo calorifero, le valvole termostatiche e i contabilizzatori di calore. E' quanto emerge da una valutazione svolta da Rete Irene, che ha coinvolto un campione di 200 amministratori contattati telefonicamente. L'installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore sarebbe intorno al 50% del parco edilizio con impianti centralizzati. Questo vuol dire che la metà dei condomini non è ancora in regola con quanto previsto dalla legge e dovrà mettersi a norma entro il 31 dicembre 2016.

PROBLEMATICHE. Questo probabilmente accade perché quando si parla di installazione di valvole termostatiche si pensa solitamente all’ennesimo esborso di denaro. In realtà la possibilità di avere calore solo dove e quando serve, permette di ridurre il consumo di combustibile necessario a produrlo. Questo comporta prima di tutto un notevole risparmio energetico,  che si traduce, ovviamente, in un risparmio anche economico: più efficienza energetica, meno consumo, meno spese.

Basti solo pensare che, grazie alle valvole, abbassando di appena un grado la temperatura di casa, si ottiene un risparmio del 7% sulla bolletta, riduzione da non sottovalutare se si considera che un appartamento di 85mq a Milano ha un costo di 1.752 euro all’anno. E anche l’ambiente ne beneficia: l’istallazione dei dispositivi per la termoregolazione e ripartizione del calore apporta infatti una riduzione significativa delle emissioni di CO2, fino al 50%.

mercoledì 6 maggio 2015

DETRAZIONE IRPEF 50% PER INTERVENTI DI RECUPERO –TRASFERIMENTO AGLI EREDI


Roma, 29/04/2015
Il decesso del titolare dell’immobile che è stato oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per le cui spese è fruibile la detrazione, comporta il trasferimento agli eredi del diritto di godere delle rate residue della detrazione non fruite dal de cuius. Tale possibilità, riservata all’erede, permane a condizione che sull’immobile resti la disponibilità materiale e diretta da parte dell’erede stesso. Qualora l’erede conceda in comodato o locazione l’immobile ricevuto in eredità la condizione della disponibilità materiale e diretta viene meno e con esso il diritto a fruire della detrazione. Terminata la locazione o il comodato, l’erede potrà riprendere a fruire della detrazione per le rate di competenza degli anni successivi.
Ovviamente le rate non slittano: se al momento della successione nella proprietà restano da fruire 5 rate annuali di detrazione e l’erede stipula un contratto di locazione che dura sei anni, a meno ché la locazione non cessi prima, il diritto a fruire delle rimanenti cinque rate viene meno.
La condizione della disponibilità materiale e diretta dell’immobile permane anche se l’erede non stabilisce la propria dimora nell’immobile ricevuto in eredità.
Le stesse regole non valgono per il cd. “bonus mobili” e cioè per la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici installati in immobili oggetto di interventi di recupero. La detrazione in questione, con limite di spesa di 10.000,00 euro, durata decennale e con aliquota del 50%, è considerata autonoma e pertanto non trovano applicazione le regole esposte sopra per la detrazione per interventi di recupero, con la conseguenza che gli eredi non potranno fruirne per le rate residue.
Questa l’interpretazione contenuta nella Circolare n. 17 A.d.E. del 24/04/2015

lunedì 19 gennaio 2015

DETRAZIONI IL 2015 COME IL 2014

Roma lì, 8-1-2015
Anche per tutto il 2015 resta valida la percentuale del 50% per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tale percentuale resta pari al 65% qualora gli interventi siano volti a realizzare interventi antisismici nelle zone ad alta pericolosità sismica individuate come zone 1 e 2 dall’Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri del 20/03/2003 n. 3274. Resta inoltre confermata la detrazione al 50% e fino a 10.000 euro di spesa, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A+ e A per i forni, che arredano immobili oggetti di interventi di recupero.
  Inoltre, resta invariata al 65% la percentuale di detrazione per interventi di efficientamento energetico. Per tale beneficio è soppresso l’obbligo di invio della comunicazione telematica dei pagamenti effettuati in caso di interventi che si svolgono a cavallo d’anno. Dunque non si dovrà inviare tale comunicazione per il 2014 ed inoltre, a parere dell’Agenzia delle Entrate, qualora non sia intervenuto provvedimento di irrogazione di sanzioni definitivo, in applicazione del principio del favor rei eventuali precedenti omissioni relative all’adempimento abrogato non potranno essere sanzionate.
 
Fonti normative:
- L. 190/2004, art. 1, comma 47;
- Circolare ADE del 30/12/2014, n. 31.