giovedì 4 marzo 2010

MEDIAZIONE CONDOMINIALE

  MEDIAZIONE CONDOMINIALE 
Deflazioniamo il sistema giudiziario italiano e risolveremo il problema della giustizia.
Lo prevede il D. Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 69/2009, per materie riguardanti liti su condominio, locazione, responsabilità medica, contratti bancari finanziari e assicurativi. In tal senso la nuova normativa prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione essenziale di procedibilità della domanda giudiziale. Si precisa che lo svolgimento della mediazione non preclude, in ogni caso, la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari che rimangono, quindi, di competenza, del giudice ordinario.
La mediazione delle controversie civili e commerciali è il nuovo istituto giuridico messo a punto dal ministro della Giustizia Alfano in attuazione di una delle deleghe date al Governo per la riforma del processo civile (L. n. 69/09 art. 60). Novità rilevante è che, una volta entrato a regime il provvedimento, nell’ambito delle materie succitate non si potrà intraprendere una causa, senza aver prima esperito la mediazione finalizzata alla conciliazione. Accanto alla mediazione obbligatoria, trova spazio anche la conciliazione facoltativa, che potrà essere tentata per altro genere di controversie. Durata massima della procedura, 120 giorni.
Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri e ora all’esame delle commissioni parlamentari competenti, per poi tornare a Palazzo Chigi per il via libera definitivo.
Negli intendimenti la procedura conciliativa si articola in due momenti differenti: nella prima fase, che può definirsi “facilitativa” il mediatore, soggetto professionale e terzo alla vicenda, aiuta le parti a trovare un accordo amichevole. Quando, però, il tentativo finisce con un nulla di fatto, si passa alla seconda fase, c.d. “aggiudicativa” nella quale il mediatore formula, alle parti, per iscritto, una proposta di conciliazione. Le parti faranno pervenire al mediatore, sempre per iscritto e nel termine di 7 giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine di cui sopra, la proposta si ha per rifiutata. In tal caso, l’unica strada sarà percorre l’iter giudiziario avanti al Tribunale, ma se la parte che ha rifiutato comparendo avanti al Tribunale, otterrà lo stesso risultato, anche se vince in giudizio, dovrà accollarsi le spese del processo comprese quelle sostenute dalla controparte. Diversamente, se la mediazione dovesse andare a buon fine, l’accordo sarà omologato dal giudice e diverrà esecutivo.
Resta inteso che, salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell’insuccesso della mediazione.
Non si avranno più, quindi, le attese snervanti per un giudizio, come siamo abituati dall’iter ordinario, ma tempi brevi e, negli intendimenti, la procedura risulterà economicamente conveniente. Lo scopo di tale istituto, come sostenuto dal Ministro Alfano, è “un capovolgimento del vinco-perdo, classico delle liti in giudizio, con un rapporto in cui entrambe le parti possono ottenere soddisfazione dalla mediazione civile”.
Il mediatore avrà, quindi, il ruolo chiave di professionista con requisiti di terzietà. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, verrà designato un mediatore il quale fisserà il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda, dando immediata comunicazione all’altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, saranno nominati uno o più mediatori ausiliari. Il procedimento di mediazione si svolgerà senza necessità formali.
Il testo del D. Lgs. sulla mediazione e conciliazione delle controversie, attuativo della legge 69/09, prevede anche incentivi e sanzioni per incentivare le parti ad accordarsi: esenzioni dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; riduzioni dell’imposta del Registro (il verbale di accordo sarà esente da tale imposta entro il limite di valore di euro 51.646,00); sanzioni rappresentate dalla condanna a pagare le spese di giudizio per il rifiuto di una proposta congrua di accordo.

mercoledì 3 marzo 2010

Amministratori di condominio sentinelle contro la criminalità

Amministratori di condominio sentinelle contro la criminalità



Un’ordinanza sarà pronta entro un paio di settimane. Il sindaco obbligherà i proprietari a depositare al comando dei vigili i contratti di affitto o di comodato d’uso. Chi si astiene rischia una multa da 500 euro. Anche per motivi di gestione, si partirà dalle zone calde e in cima all’agenda c’è via Padova. La seconda è allo studio: punta a trasformare gli amministratori di condominio in sentinelle - o spie a seconda delle interpretazioni - che sempre al costo di 500 euro (se il Comune scopre che sapevano, e non hanno parlato) dovranno segnalare «situazioni anomale». Contratti in nero, centri massaggi che offrono tutt’altre prestazioni, alloggi affittati a clandestini o a troppi inquilini. La prima, ha spiegato ieri Letizia Moratti, nasce da «una mozione avanzata dal Pd e che abbiamo portato al tavolo in questura. Un’ordinanza possibile grazie ai nuovi poteri assegnati ai sindaci dal decreto sicurezza di Maroni». La seconda è proposta dal vicesindaco Riccardo De Corato, «per facilitare i controlli di polizia ma anche della Guardia di finanza». Già con il registro dei contratti d’affitto in Comune «potremo sapere esattamente chi c’è dentro, verificare se sono regolari e fare controlli a colpo sicuro». La mozione presentata dalla consigliera Carmela Rozza del Pd chiedeva di istituire un apposito ufficio che si interfacci con i registri dell’anagrafe, del catasto e della questura: «Incrociando i dati è più facile perseguire chi trasgredisce - ammette - e denunciare alla Guardia di finanza o alla questura. Se il sindaco l’ha accolta evidentemente ha capito che abbiamo le idee più chiare del Pdl su cosa serve per la sicurezza». Sul piede di guerra invece il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici: «Amministratori spia? C’è il rischio di esercitare male questo dovere andando incontro a querele, ed è un compito di polizia che non spetta per legge ai privati».
Anche sugli immobili che oggi in base al decreto Maroni possono essere confiscati solo quando si riesca a provare l’ingiusto profitto, il sindaco punta a introdurre sanzioni intermedie («ma significative») più facili da controllare, come «l’omessa vigilanza a carico di proprietari o amministratori». E per evitare il proliferare di kebab, centri massaggi (in via Padova se ne contano oltre 120) o parrucchieri cinesi il Comune, compatibilmente con la legge Bersani, potrebbe imporre restrizioni quando ci sono dei cambi d’uso. Al ministro dell’Interno Maroni chiederà modifiche alle norme per accelerare le espulsioni dei clandestini e «più poteri di intervento alle forze dell’ordine per entrare negli alloggi se c’è motivo di credere che sono in atto reati di immigrazione clandestina». Accanto al sindaco, il presidente della Provincia Guido Podestà nella veste (soprattutto) in questo caso di coordinatore regionale del Pdl. Ha «condiviso le proposte della Moratti» e attaccato la Lega che aveva chiesto «rastrellamenti» in via Padova: «Le “isole etniche” esistono in tutte le grandi città europee, bisogna distinguere tra chi viene qui a lavorare nel rispetto delle leggi e chi le calpesta, senza fare di tutte le erbe un fascio. È facilissimo fare speculazioni mediatiche ma è un “andazzo” che rifiuto»