mercoledì 29 gennaio 2014

Si abbassano gli interessi sul ravvedimento operoso

Roma lì, 28-01-2014
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2013, il tasso d’interesse legale scende dal 2,5% all’1%. Pertanto gli interessi per i giorni di ritardo nel versamento di tributi e ritenute ricadenti nel 2014 devono essere computati utilizzando il nuovo saggio, mentre per quanto riguarda i giorni di ritardo fino al 31.12.2013 occorrerà continuare a considerare la misura del 2,5%.
Così, una ritenuta di 100,00 operata nel mese di ottobre 2013 e non ancora versata, dovrà essere addizionata di 0,31 euro per i 45 giorni di ritardo ricadenti nel 2013 ((100X2,5/100)/365X45), e di 0,0027397 euro per ogni giorno di ritardo a partire dal 01.01.2014. Qualora il versamento avvenga il 16 febbraio 2014, allora i giorni di ritardo ricadenti nel 2014 saranno 47 e pertanto ai 0,31 euro calcolati per i giorni di ritardo del 2013, andranno ad aggiungersi  0,13 euro per i 47 giorni di ritardo del 2014, per un totale di 0,44 euro.

INCASSO CANONI DI LOCAZIONE 2014

Roma lì, 28-01-2014
Per effetto della modifica dell’art. 12 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, operata dal comma 50 dell’articolo 1 della L. 147/2013, in deroga a quanto stabilito al comma 1 dell’art. 12 del D.L. sopra citato, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, con l’eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possono più avvenire in contanti qualunque sia l’importo del canone. E’ possibile soltanto ricorrere a mezzi tracciabili.
Per le locazioni, dunque, non vale l’importo massimo fissato in 999,99 euro per tutti gli altri pagamenti che avvengano in contanti dal comma 1 dell’art. 12 del D.L. 201/2011: anche un importo inferiore deve essere pagato esclusivamente con mezzi tracciabili.

lunedì 27 gennaio 2014

Legge di stabilità 2014: Proroghe agevolazioni fiscali

Roma lì, 24-1-2014
La legge di Stabilità 2014 (Legge 27.12.2013 n° 147) ha prorogato le maggiori agevolazioni fiscali previste per riqualificazione energetica, interventi di recupero edilizio (tra cui l’adozione di misure antisismiche) ed acquisto di arredi ed elettrodomestici.
Per quanto riguarda la riqualificazione energetica:
  • la detrazione nella misura del 65% è stata prorogata fino al 31/12/2014 per gli interventi sulle singole unità e fino al 30/6/2015 per gli interventi sostenuti sulle parti comuni (condomini)
  • detta detrazione scenderà al 50%  per le spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per gli interventi sulle singole unità e dal 01/07/2015 al 30/06/2016 per gli interventi sostenuti sulle parti comuni (condomini)
  • Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece  sostituita con la detrazione fiscale (nella misura del 36%) prevista per le spese relative alle  ristrutturazioni edilizie.
Per quanto riguarda gli interventi di recupero edilizio:
  • la detrazione nella misura del 50% è stata prorogata  fino al 31/12/2014
  • detta detrazione scenderà al 40% per le spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015
  • Dal ° gennaio 2016 la detrazione tornerà al 36%.
Per quanto riguarda l’adozione di misure antisismiche su edifici  ricadenti nelle zone ad alta pericolosità (zone 1 e 2 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003),  le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 04/08/2013:
  • la detrazione al 65% (con decorrenza 04/08/2013) è prorogata al 31/12/2014
  • detta detrazione scenderà al 50% dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Infine per quanto concerne il bonus previsto per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’ambito di un intervento di recupero edilizio:
  • la detrazione al 50% (con decorrenza 06/06/2013) è prorogata fino al 31/12/2014.