mercoledì 1 luglio 2009

L'amministratore di un singolo condomino

(30/06/2009)

L'amministratore di un singolo condomino non è legittimato ad agire in giudizio a tutela delle parti comuni di un supercondominio

Tribunale di Torino, Sentenza del 2 aprile 2008 n. 2454

L’amministratore di un singolo condominio non è legittimato ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 1131, 1° comma, c.c. a tutela delle parti comuni ai vari edifici che, nel loro insieme, costituiscono il c.d. supercondominio. Infatti, nelle ipotesi in cui un bene comune sia al servizio di più edifici condominiali, la gestione di detto bene deve essere attribuita dai comunisti ad un apposito amministratore e non può essere rimessa agli amministratori dei singoli condomini i quali possono esercitare i poteri previsti dalla legge soltanto con riferimento all’edificio cui sono preposti

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